Art. 609 c.c.

Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.(111)112a (1)(1)

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 2(112a) AGGIORNAMENTOIl D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 609 c.c.

COMMA 1 — PRESUPPOSTI ECCEZIONALI Quando malattia contagiosa, calamità pubblica o infortunio impediscono le forme ordinarie, è ammesso il testamento speciale ricevuto dai soggetti previsti e davanti a due testimoni almeno sedicenni. COMMA 2 — REDAZIONE E FIRME Il ricevente redige e sottoscrive l’atto; sottoscrivono anche testatore e testimoni, salvo impedimento da indicare. NOTA TESTUALE Il body importato contiene marcatori redazionali (111/112a) e non viene registrato come versione corrente fino alla pulizia sul testo ufficiale.

Ratio

Consentire di testare in situazioni eccezionali nelle quali le forme ordinarie non sono concretamente utilizzabili.

Questioni interpretative

La forma speciale presuppone l’impossibilità concreta di ricorrere alle forme ordinarie e resta soggetta alle formalità minime previste.

Disposizioni collegate

Artt. 601, 610 e 615 c.c.

Norme collegate

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