Art. 615 c.c.

Termine di efficacia

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 615 c.c.

UNICO COMMA — CADUCITÀ DEL TESTAMENTO MARITTIMO La forma speciale perde efficacia tre mesi dopo lo sbarco in un luogo nel quale il testatore può nuovamente utilizzare le forme ordinarie.

Ratio

Confinare la forma marittima al periodo di effettiva necessità.

Questioni interpretative

Il termine decorre dallo sbarco in un luogo nel quale sia concretamente possibile testare in forma ordinaria.

Disposizioni collegate

Artt. 611, 614 e 619 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.