Art. 614 c.c.

Verbale di consegna

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 614 c.c.

UNICO COMMA — TRASMISSIONE E DEPOSITO L’autorità competente verbalizza la consegna e trasmette gli atti al Ministero competente; un originale viene conservato e l’altro inviato all’archivio notarile del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Ratio

Organizzare la catena pubblica di custodia e deposito del testamento marittimo.

Questioni interpretative

La procedura richiede corretta individuazione dell’autorità e dell’archivio notarile territorialmente competente.

Disposizioni collegate

Artt. 612, 613 e 615 c.c.

Norme collegate

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