Art. 612 c.c.

Forme

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 612 c.c.

COMMA 1 — DOPPIO ORIGINALE E FIRME Il testamento marittimo è redatto in doppio originale davanti a due testimoni e sottoscritto dai soggetti indicati; l’impossibilità di firmare deve essere motivata. COMMA 2 — CONSERVAZIONE E ANNOTAZIONE Il documento è custodito tra gli atti di bordo e annotato nei registri nautici e nel ruolo d’equipaggio previsti.

Ratio

Garantire autenticità, conservazione e tracciabilità del testamento marittimo.

Questioni interpretative

Doppio originale, testimoni, firme e annotazioni costituiscono garanzie autonome da verificare.

Disposizioni collegate

Artt. 611, 613 e 619 c.c.

Norme collegate

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