Art. 613 c.c.

Consegna

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio. Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 613 c.c.

COMMA 1 — PORTO ESTERO In presenza di autorità consolare il comandante consegna un originale e copia dell’annotazione di bordo. COMMA 2 — RIENTRO Al ritorno sono consegnati all’autorità marittima gli originali disponibili e la copia dell’annotazione. COMMA 3 — ATTESTAZIONE La consegna è documentata e richiamata a margine dell’annotazione.

Ratio

Assicurare la tempestiva consegna istituzionale degli originali formati durante la navigazione.

Questioni interpretative

Gli obblighi di consegna cambiano in funzione dell’approdo estero e del rientro, ma perseguono continuità della custodia.

Disposizioni collegate

Artt. 611, 612 e 614 c.c.

Norme collegate

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