Art. 616 c.c.

Testamento a bordo di aeromobile

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615.

Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.

Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 616 c.c.

COMMA 1 — RINVIO ALLA DISCIPLINA MARITTIMA Al testamento durante il viaggio aereo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 611-615. COMMA 2 — RICEVENTE E TESTIMONI Riceve il comandante con almeno un testimone e, quando possibile, due. COMMI 3-4 — AUTORITÀ E REGISTRAZIONE Le funzioni delle autorità marittime spettano a quelle aeronautiche e il testamento è annotato sul giornale di rotta.

Ratio

Estendere al viaggio aereo una disciplina speciale equivalente a quella marittima con adattamenti organizzativi.

Questioni interpretative

Il rinvio alla disciplina marittima richiede adattamento delle autorità competenti e delle formalità di bordo.

Disposizioni collegate

Artt. 611, 615 e 619 c.c.

Norme collegate

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