Art. 617 c.c.

Testamento dei militari e assimilati

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 617 c.c.

COMMA 1 — RICEVIMENTO DEL TESTAMENTO MILITARE Militari e persone al seguito possono testare davanti ai soggetti qualificati indicati, con due testimoni e le sottoscrizioni prescritte; gli impedimenti alla firma devono essere dichiarati. COMMA 2 — TRASMISSIONE Il testamento è inoltrato al quartiere generale e quindi al Ministero competente per il deposito nell’archivio notarile individuato dalla norma.

Ratio

Consentire ai militari in condizioni eccezionali di testare mediante una forma semplificata ma documentata.

Questioni interpretative

Qualifica del ricevente, presenza dei testimoni e trasmissione istituzionale sono requisiti centrali.

Disposizioni collegate

Artt. 618 e 619 c.c.

Approfondimento dottrinale — testamento militare: forma eccezionale e garanzie documentali

COMMA 1 — L’art. 617 disciplina una forma testamentaria speciale giustificata dalle condizioni eccezionali in cui si trovano militari e persone al seguito delle forze armate. La dichiarazione può essere ricevuta dai soggetti tassativamente indicati dalla norma e richiede la presenza di due testimoni. La sottoscrizione del testatore, del ricevente e dei testimoni assolve una funzione di autenticazione e certezza; quando una firma non sia possibile, la causa impeditiva deve essere espressamente documentata. COMMA 2 — La trasmissione al quartiere generale, al Ministero competente e infine all’archivio notarile realizza la conservazione istituzionale della scheda e ne riduce il rischio di dispersione o alterazione. La specialità della forma non attenua quindi l’esigenza di certezza documentale, ma la realizza attraverso una sequenza adattata al contesto militare.

Ratio

Consentire di testare in situazioni belliche o operative eccezionali mantenendo garanzie minime di autenticità, testimonianza e conservazione.

Questioni interpretative

La disciplina va interpretata restrittivamente perché deroga alle forme ordinarie; occorre distinguere requisiti essenziali, la cui mancanza conduce alla nullità ex art. 619, dalle altre irregolarità formali.

Disposizioni collegate

Artt. 609, 618, 619 c.c.

Norme collegate

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