Art. 618 c.c.

Casi e termini d'efficacia

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 618 c.c.

COMMA 1 — PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E TERRITORIALI La forma militare è eccezionale e riservata alle situazioni operative, di prigionia, presidio estero o interruzione delle comunicazioni tassativamente descritte. COMMA 2 — TERMINE DI EFFICACIA Il testamento perde efficacia tre mesi dopo il ritorno in un luogo in cui sia possibile utilizzare le forme ordinarie.

Ratio

Circoscrivere rigorosamente presupposti e durata della forma testamentaria militare.

Questioni interpretative

La forma speciale non è disponibile per il solo status militare: occorre una delle condizioni eccezionali previste.

Disposizioni collegate

Artt. 601, 617 e 619 c.c.

Approfondimento dottrinale — presupposti e temporaneità del testamento militare

COMMA 1 — La possibilità di utilizzare la forma speciale dell’art. 617 non deriva dalla sola qualità di militare. L’art. 618 richiede anche una situazione oggettiva qualificata: appartenenza a corpi o servizi mobilitati o impegnati in guerra e presenza in zona di operazioni, prigionia, acquartieramento o presidio fuori del Regno, oppure interruzione delle comunicazioni. Il carattere eccezionale dei presupposti impedisce un’estensione analogica della forma speciale a situazioni di mera difficoltà. COMMA 2 — La perdita di efficacia dopo tre mesi dal ritorno in un luogo in cui è possibile testare ordinariamente conferma la funzione emergenziale dell’istituto. Non si tratta di revoca, ma di cessazione legale dell’efficacia collegata al venir meno della situazione che giustificava la deroga formale.

Ratio

Limitare la forma testamentaria militare alle sole situazioni di effettiva necessità e ricondurre il disponente alle forme ordinarie quando l’emergenza cessa.

Questioni interpretative

Rilevano la prova dei presupposti eccezionali e l’individuazione del momento dal quale torna concretamente possibile utilizzare una forma ordinaria, da cui decorre il termine trimestrale.

Disposizioni collegate

Artt. 617, 619 c.c.

Norme collegate

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