Art. 608 c.c.

Ritiro di testamento segreto od olografo

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 608 c.c.

COMMA 1 — FACOLTÀ DI RITIRO Il testatore può ritirare in ogni momento il testamento segreto o l’olografo depositato. COMMI 2-4 — VERBALIZZAZIONE La restituzione è documentata con verbale e sottoscrizioni; se il deposito è in pubblico archivio opera l’archivista. Della restituzione viene presa annotazione sull’atto di consegna o deposito.

Ratio

Preservare il controllo del testatore sul documento depositato e documentarne formalmente la restituzione.

Questioni interpretative

Il ritiro materiale va distinto dalla revocazione delle disposizioni e deve essere correttamente documentato.

Disposizioni collegate

Artt. 604, 605 e 685 c.c.

Norme collegate

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