Art. 621 c.c.

Pubblicazione del testamento segreto

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione. (1) (2) (3) (4) (5) (6)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 1(112a) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  3. (3)Comma 1(273) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
  4. (4)Comma 1(300) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
  5. (5)Comma 1(341) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.
  6. (6)Comma 1(351) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 621 c.c.

COMMA 1 — APERTURA E PUBBLICAZIONE Il notaio apre e pubblica il testamento segreto appena apprende la morte del testatore; l’interessato può domandare la fissazione di un termine. La competenza indicata nel body è interessata dalla stessa disciplina transitoria dell’art. 620. COMMA 2 — RINVIO Si applicano le formalità del terzo comma dell’art. 620. Per la stratificazione temporale delle modifiche non viene registrata una versione corrente.

Ratio

Rendere conoscibile ed eseguibile il testamento segreto attraverso apertura e pubblicazione notarile.

Questioni interpretative

Il rinvio all’art. 620 rende essenziale coordinare formalità notarili e disciplina transitoria della competenza.

Disposizioni collegate

Artt. 604, 605, 620 e 623 c.c.

Approfondimento dottrinale — apertura e pubblicazione del testamento segreto

COMMA 1 — Ricevuta notizia della morte, il notaio deve procedere all’apertura e alla pubblicazione del testamento segreto. La disciplina mira a far cessare la segretezza che caratterizza la forma testamentaria durante la vita del disponente e a rendere conoscibile la volontà mortis causa. Anche qui l’interessato può sollecitare la fissazione di un termine per l’adempimento, ferma la necessità di leggere il riferimento alla competenza giudiziaria secondo la disciplina processuale vigente. COMMA 2 — Il rinvio al terzo comma dell’art. 620 estende al testamento segreto le garanzie documentali del verbale notarile: descrizione del documento, riproduzione del contenuto, formalità di apertura e allegazione. La pubblicazione è un procedimento di esteriorizzazione e conservazione documentale; non elimina eventuali questioni sulla validità formale o sostanziale della scheda.

Ratio

Rendere conoscibile e documentare in forma pubblica il contenuto del testamento segreto dopo la morte del disponente.

Questioni interpretative

Occorre distinguere le formalità proprie della formazione del testamento segreto da quelle successive di apertura e pubblicazione; eventuali vizi genetici non sono sanati dalla pubblicazione.

Disposizioni collegate

Artt. 604, 607, 620, 622, 623 c.c.

Norme collegate

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