Art. 238 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente del comma 3: “Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. [253]”

    Testo previgente

    Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita. [253]

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Stabilità dello stato risultante dall’atto di nascita

L’art. 238 pone un limite al reclamo di uno stato di figlio contrario a quello risultante dall’atto di nascita e dal possesso di stato conforme. La norma tutela la stabilità dello status, ma fa salve le ipotesi espressamente previste dagli articoli richiamati, nelle quali l’ordinamento consente di rimettere in discussione la situazione risultante dai registri. Il D.Lgs. 154/2013 ha inciso profondamente sulla materia e ha abrogato una parte del previgente testo, nel quadro dell’unificazione dello stato di figlio.

Ratio

La ratio è bilanciare certezza dello status e possibilità di correggere situazioni non corrispondenti alla realtà nei casi tassativamente previsti.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano coordinamento con le azioni di reclamo, contestazione e disconoscimento.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 128, 234, 239, 240 e 244.

Fonti del commento

Norme collegate

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