Art. 239 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Reclamo dello stato di figlio Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Reclamo dello stato di figlio Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Reclamo dello stato di figlio

L’art. 239 disciplina le ipotesi nelle quali una persona può reclamare uno stato di figlio diverso da quello risultante dagli atti. L’azione è ammessa nei casi di supposizione di parto o sostituzione di neonato, per chi sia nato nel matrimonio ma sia stato iscritto come figlio di ignoti, e nelle ulteriori ipotesi in cui lo stato risultante sia incompatibile con la presunzione di paternità o sia stato precedentemente rimosso. La norma tutela l’interesse fondamentale all’identità personale e familiare e consente di adeguare lo stato civile alla realtà giuridicamente accertata.

Ratio

La ratio è permettere la ricostruzione del corretto status filiationis quando quello risultante dagli atti sia erroneo o sia venuto meno.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano presupposti dell’azione, rapporti con l’adozione e coordinamento con la presunzione di paternità.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 30; codice civile artt. 231, 234, 238 e 240.

Fonti del commento

Norme collegate

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