Art. 231 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Paternità del marito Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Paternità del marito Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Presunzione di paternità nel matrimonio

L’art. 231 stabilisce la presunzione di paternità del marito per il figlio concepito o nato durante il matrimonio. La regola attribuisce certezza immediata allo status filiationis e deve essere coordinata con le norme sulla presunzione di concepimento, sul disconoscimento e sulle azioni di stato. La presunzione non è assoluta: può essere rimossa soltanto attraverso gli strumenti previsti dalla legge, nel rispetto dell’interesse del figlio alla stabilità e verità del proprio status.

Ratio

La ratio è assicurare certezza allo status del figlio nato o concepito durante il matrimonio, evitando che la paternità resti priva di una regola legale immediata.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano rapporto tra presunzione legale, prova biologica e azioni di stato.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile artt. 232, 234 e 244.

Fonti del commento

Norme collegate

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