Art. 237 c.c.

Fatti costitutivi del possesso di stato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(263) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Fatti costitutivi del possesso di stato

L’art. 237 definisce il possesso di stato attraverso una pluralità di fatti idonei, nel loro complesso, a dimostrare la relazione di filiazione e parentela. Assumono particolare rilievo il trattamento della persona come figlio da parte del genitore, il mantenimento e l’educazione, la considerazione sociale come figlio e il riconoscimento in tale qualità da parte della famiglia. La norma va letta anche nel più ampio percorso costituzionale relativo all’identità del figlio. La Corte costituzionale n. 286/2016 ha dichiarato illegittima la regola, desumibile anche dall’art. 237 insieme ad altre disposizioni, che impediva ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio anche il cognome materno.

Ratio

La ratio è valorizzare la realtà stabile dei rapporti familiari quale prova dello status, collegandola alla tutela dell’identità personale del figlio.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano sufficienza e convergenza degli elementi di fatto e rapporto tra possesso di stato e identità personale.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile artt. 236, 262 e 299.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 286/2016del 21/12/2016Decisione chiave

È costituzionalmente illegittima la regola che impediva ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio anche il cognome materno.

La Corte ha individuato la regola censurata come desumibile, tra le altre disposizioni, anche dall’art. 237 c.c., valorizzando identità personale ed eguaglianza tra i genitori.

Decisione fondamentale in materia di cognome del figlio e identità personale.

Corte costituzionale

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