Art. 262 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (3)(3)

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 5(105) AGGIORNAMENTO — comma 5La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale".
  2. (2)Comma 5(263) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.
  3. (3)Comma 2(317) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (3) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (1) (2)

Testo vigente coordinato con le declaratorie della Corte costituzionale, in particolare sentenze n. 286/2016 e n. 131/2022; il dato testuale va letto con le relative note di illegittimità costituzionale.

Fonte ufficiale

Commento

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

L’art. 262 disciplina l’attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio, ma il testo deve essere letto alla luce degli interventi della Corte costituzionale. La sentenza n. 297/1996 ha valorizzato il cognome già divenuto segno autonomo dell’identità personale del figlio. La sentenza n. 286/2016 ha eliminato il divieto di attribuire, su accordo dei genitori, anche il cognome materno. La sentenza n. 131/2022 ha poi dichiarato illegittima la regola dell’automatica attribuzione del solo cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo, affermando la regola dei cognomi di entrambi i genitori nell’ordine concordato, salva la possibilità di accordarsi per il cognome di uno solo. Il criterio guida è oggi la tutela dell’identità personale del figlio e la parità tra i genitori.

Ratio

La ratio, come risultante dall’evoluzione costituzionale, è proteggere identità personale del figlio e parità genitoriale, superando automatismi fondati sulla linea paterna.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano accordo tra genitori, ordine dei cognomi, mantenimento del cognome già acquisito e decisione giudiziale in caso di minore.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile artt. 237 e 299.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 131/2022del 31/05/2022Decisione chiave

In caso di riconoscimento contemporaneo il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori nell’ordine concordato, salvo accordo per attribuirne uno soltanto.

Pronuncia che ha eliminato l’automatica prevalenza del cognome paterno.

Parità genitoriale e identità del figlio.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 286/2016del 21/12/2016Decisione chiave

È illegittima la regola che impediva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno.

Pronuncia che ha inciso anche sull’art. 262 c.c. in nome di identità personale ed eguaglianza tra genitori.

Superamento dell’automatismo patronimico.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 297/1996del 23/07/1996Decisione chiave

Il figlio può conservare il cognome precedentemente attribuito quando sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Decisione sull’identità personale collegata al cognome già acquisito.

Tutela dell’identità personale.

Corte costituzionale

Norme collegate

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