Art. 261 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente dell’articolo: “Il riconoscimento [250] comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi [143 ss., 317 bis.”

    Testo previgente

    Il riconoscimento [250] comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi [143 ss., 317 bis.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Articolo 261 abrogato: effetti del riconoscimento

L’art. 261 è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013 nell’ambito della riforma che ha unificato lo stato di figlio. Il testo presente nella banca dati ufficiale acquisita risulta tronco e non viene quindi ricostruito artificialmente come versione storica. La funzione originaria della norma era collegare al riconoscimento l’assunzione, da parte del genitore, dei diritti e dei doveri propri del rapporto di filiazione. Oggi tali effetti discendono dal sistema unitario della filiazione e dalla responsabilità genitoriale.

Ratio

La ratio originaria era equiparare gli effetti del riconoscimento a quelli derivanti dalla filiazione matrimoniale.

Questioni interpretative

La disciplina vigente va ricostruita attraverso gli artt. 258, 315-bis e le norme sulla responsabilità genitoriale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 258 e 315-bis.

Fonti del commento

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