Art. 236 c.c.

Atto di nascita e possesso di stato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

La filiazione... si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio....

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La filiazione... si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio....

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; le versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Prova della filiazione: atto di nascita e possesso di stato

L’art. 236 individua nell’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile il principale mezzo di prova della filiazione. Quando il titolo manca, può supplire il possesso continuo dello stato di figlio. La disposizione costruisce quindi una gerarchia probatoria nella quale il documento di stato civile è centrale, ma non esclusivo, perché la realtà stabile dei rapporti familiari può assumere rilievo nei casi previsti dalla legge.

Ratio

La ratio è garantire certezza allo status di figlio senza sacrificare la possibilità di provarlo quando l’atto di nascita manchi.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano valore probatorio dell’atto di nascita e requisiti del possesso di stato.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 237, 238 e 239.

Fonti del commento

Norme collegate

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