Art. 299 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Cognome dell'adottato.

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. (4)(4)

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (3)(3)

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 6(133) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli".
  2. (2)Comma 6(263) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.
  3. (3)Comma 4(317) AGGIORNAMENTO — comma 4La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
  4. (4)Comma 2(325) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. (4) Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (3) Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (1) (2)

Testo vigente da leggere con le declaratorie della Corte costituzionale riportate nelle note e nella giurisprudenza collegata.

Fonte ufficiale

Commento

Cognome dell’adottato

L’art. 299 disciplina il cognome dell’adottato maggiorenne, ma il testo va letto alla luce di una significativa evoluzione costituzionale. La sentenza n. 120/2001 ha tutelato il mantenimento del cognome originario quale segno dell’identità personale. La sentenza n. 286/2016 ha eliminato automatismi contrari alla possibilità di attribuire anche il cognome materno. La sentenza n. 131/2022 ha inciso sul cognome nell’adozione compiuta da coniugi, sostituendo l’automatismo del cognome del marito con la regola dei cognomi degli adottanti nell’ordine concordato, salvo accordo per uno solo. La sentenza n. 135/2023 ha inoltre consentito, nell’adozione del maggiorenne, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante quando adottante e adottato concordino in tal senso. Il criterio attuale è quindi fortemente orientato alla tutela dell’identità personale e dell’autodeterminazione familiare.

Ratio

La ratio, come evoluta costituzionalmente, è bilanciare appartenenza alla famiglia adottiva e continuità dell’identità personale dell’adottato.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano ordine dei cognomi, conservazione del cognome originario e accordo tra adottante e adottato.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 3; codice civile art. 262.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 135/2023del 04/07/2023Decisione chiave

Nell’adozione del maggiorenne può essere aggiunto, anziché anteposto, il cognome dell’adottante quando entrambe le parti lo chiedano.

Pronuncia che amplia lo spazio di autodeterminazione sul cognome nell’adozione del maggiorenne.

Autodeterminazione e identità personale.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 131/2022del 31/05/2022Decisione chiave

Nell’adozione compiuta da coniugi l’adottato assume i cognomi degli adottanti nell’ordine concordato, salvo accordo per uno soltanto.

Pronuncia consequenziale all’eliminazione dell’automatismo del cognome paterno.

Parità genitoriale e identità familiare.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 286/2016del 21/12/2016Decisione chiave

È illegittimo l’automatismo che impedisce, anche nell’adozione congiunta, l’attribuzione concordata del cognome materno.

Pronuncia sulla parità dei genitori e sul cognome.

Superamento dell’automatismo patronimico.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 120/2001del 11/05/2001Decisione chiave

L’adottato può mantenere il cognome originariamente attribuitogli quando sia divenuto segno autonomo della sua identità personale.

Pronuncia a tutela della continuità identitaria dell’adottato.

Tutela dell’identità personale.

Corte costituzionale

Norme collegate

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