Art. 300 c.c.

Diritti e dovevi dell'adottato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Diritti e doveri dell’adottato maggiorenne

L’art. 300 chiarisce che l’adottato conserva diritti e doveri verso la famiglia di origine, salvo le eccezioni previste dalla legge. L’adozione del maggiorenne non crea, di regola, rapporti civili generalizzati tra adottante e famiglia dell’adottato né tra adottato e parenti dell’adottante. La norma evidenzia la natura peculiare dell’adozione del maggiorenne, che non recide integralmente il legame con la famiglia originaria.

Ratio

La ratio è attribuire effetti familiari all’adozione senza cancellare la rete giuridica originaria dell’adottato.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano estensione degli effetti parentali e distinzione rispetto all’adozione dei minori.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 291 e 299.

Fonti del commento

Norme collegate

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