Art. 301 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 Testo previgente del comma 1: “La potesta sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.”

    Testo previgente

    La potesta sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

Articolo abrogato dalla riforma dell’adozione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 301 abrogato: potestà sull’adottato

L’art. 301 apparteneva alla disciplina previgente dell’adozione e attribuiva all’adottante la potestà sull’adottato. La disposizione è stata abrogata dalla L. 184/1983, che ha ridisegnato organicamente l’adozione dei minori. Il testo conserva valore storico e mostra il precedente collegamento tra adozione e attribuzione della potestà genitoriale.

Ratio

La ratio originaria era concentrare nell’adottante i poteri e doveri connessi alla cura dell’adottato.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 300 e seguenti; L. 4 maggio 1983, n. 184.

Fonti del commento

Norme collegate

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