Art. 302 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 Testo previgente del comma 1: “L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.”

    Testo previgente

    L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

Articolo abrogato dalla riforma dell’adozione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 302 abrogato: inventario dei beni dell’adottato minorenne

L’art. 302 imponeva all’adottante di redigere l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e di trasmetterlo al giudice tutelare. La disposizione mirava a proteggere il patrimonio del minore e a rendere controllabile la gestione dei suoi beni. È stata abrogata dalla L. 184/1983 nel quadro della nuova disciplina dell’adozione.

Ratio

La ratio originaria era prevenire commistioni patrimoniali e tutelare i beni dell’adottato minorenne.

Questioni interpretative

La norma ha oggi valore storico.

Disposizioni collegate

Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Fonti del commento

Norme collegate

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