Art. 303 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 Testo previgente dell’articolo: “Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori”

    Testo previgente

    Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Articolo abrogato dalla riforma dell’adozione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 303 abrogato: cessazione della potestà dell’adottante

L’art. 303 disciplinava le conseguenze della cessazione della potestà esercitata dall’adottante o dagli adottanti. Il tribunale poteva adottare provvedimenti relativi alla cura personale, alla rappresentanza e all’amministrazione dei beni dell’adottato. La disposizione è stata abrogata dalla L. 184/1983 ed è oggi rilevante soltanto sul piano storico.

Ratio

La ratio originaria era assicurare continuità di protezione all’adottato quando cessasse il potere dell’adottante.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Fonti del commento

Norme collegate

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