Dispositivo — testo vigente
Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.
Note
- (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184
Testo previgente dell’articolo: “Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori”
Testo previgente
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta sia ripreso dai genitori
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva