Approfondimenti

Famiglia · 18 min · 13 ottobre 2026

Gli porta via i figli e lo priva del loro affetto: la madre condannata a risarcire 25.000 euro al padre, anche senza danni psicologici

Tribunale di Grosseto n. 567/2026: sottrazione dei figli, CTU negativa e danno non patrimoniale liquidato in via equitativa

Il Tribunale di Grosseto riconosce al padre privato dei figli un danno non patrimoniale di 25.000 euro complessivi, provvisionale penale inclusa, anche in assenza di un danno psichico accertato dalla CTU.

Gli porta via i figli e lo priva del loro affetto: la madre condannata a risarcire 25.000 euro al padre, anche senza danni psicologici

Con la sentenza n. 567 dell'8 settembre 2026 (R.G. 796/2022), il Tribunale di Grosseto, in persona del giudice Amedeo Russo, ha affrontato una delle questioni più delicate del diritto di famiglia contemporaneo: se e a quali condizioni il genitore che è stato privato della relazione con i propri figli, a causa della condotta dell'altro genitore, possa ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. La particolarità del caso risiede nel fatto che la consulenza tecnica medico-legale disposta nel giudizio non ha accertato alcun danno psichico quantificabile in capo al padre. Nonostante ciò, il Tribunale ha riconosciuto un pregiudizio risarcibile, individuandolo nella sofferenza interiore e nel radicale cambiamento delle abitudini di vita provocati dalla sottrazione e dal trasferimento dei figli, e lo ha liquidato in via equitativa nella somma complessiva di 25.000 euro, dalla quale ha poi detratto la provvisionale di 5.000 euro già riconosciuta in sede penale. La decisione offre l'occasione per ripercorrere in modo ordinato i principi della responsabilità civile all'interno della famiglia, il rapporto tra giudicato penale e giudizio civile, il ruolo della prova presuntiva e i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale quando manca una lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile.

1. I fatti della vicenda decisa dal Tribunale di Grosseto

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Il giudizio nasce dalla domanda proposta da un padre nei confronti della madre dei suoi due figli. L'attore chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di 58.312 euro a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sottrazione dei minori e del loro trasferimento, avvenuti contro la sua volontà, e della elusione dolosa di due provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni che regolavano i rapporti tra i genitori e i figli. In altre parole, non si trattava di un semplice conflitto sulle modalità di frequentazione, né di un disaccordo sulle scelte educative, ma di una condotta che aveva sottratto i bambini al contesto di vita nel quale erano inseriti e li aveva allontanati dal padre, in aperto contrasto con quanto disposto dall'autorità giudiziaria. La vicenda presentava, inoltre, un antecedente penale decisivo: per quei fatti la madre era già stata condannata in via definitiva per i reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall'art. 388, comma 2, c.p., e di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, previsto dall'art. 574-bis c.p., unificati dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., con una vicenda processuale che era passata anche per la Corte d'appello con la sentenza n. 1782/2018. Nel processo civile il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica medico-legale, depositata il 30 luglio 2024, che non ha accertato un danno psichico quantificabile in capo al padre.

Su queste basi il giudice era chiamato a risolvere un problema tutt'altro che scontato. Da un lato, l'illiceità della condotta era stata accertata con forza di giudicato in sede penale; dall'altro, l'indagine medico-legale escludeva la presenza di una patologia psichica misurabile in punti di invalidità. La domanda risarcitoria, dunque, non poteva reggersi sulla tradizionale voce del danno biologico, e il Tribunale doveva stabilire se esistesse comunque un pregiudizio non patrimoniale meritevole di ristoro, come provarlo e come tradurlo in una somma di denaro. La risposta, come vedremo, è stata positiva, ma costruita con un percorso argomentativo prudente, che evita sia la logica del danno automatico, sia quella opposta che subordina ogni risarcimento a una diagnosi clinica.

2. Il giudicato penale e il disvalore della sottrazione dei figli

Il primo pilastro della decisione è la condanna penale definitiva. Il reato di cui all'art. 574-bis c.p. punisce chi sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Si tratta di una fattispecie introdotta dal legislatore proprio per rispondere al fenomeno delle sottrazioni transfrontaliere, che hanno un impatto particolarmente grave sulla relazione familiare perché rendono difficile, quando non impossibile, il ripristino dei rapporti in tempi ragionevoli. L'art. 388, comma 2, c.p., a sua volta, sanziona chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, tutelando l'effettività delle decisioni giurisdizionali in una materia nella quale la mancata esecuzione si traduce immediatamente in un pregiudizio per le persone coinvolte. La continuazione ex art. 81 c.p. indica che le diverse violazioni sono state ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso.

Il richiamo a queste norme non ha soltanto una funzione descrittiva. Esso consente di comprendere perché, nel caso deciso, l'illecito civile non dovesse essere ricostruito da zero: la condotta della madre non era un comportamento genericamente inopportuno o un errore di valutazione nell'interesse dei figli, ma un fatto qualificato dall'ordinamento come reato, consistente nel sottrarre i minori al rapporto con l'altro genitore e nel sottrarsi deliberatamente ai provvedimenti del giudice minorile. Il disvalore della condotta, quindi, era già stato accertato in un processo con le garanzie proprie del giudizio penale, e il giudice civile poteva concentrare la propria attenzione sulle conseguenze dannose e sulla loro quantificazione, senza dover riesaminare se la sottrazione fosse avvenuta e se fosse dolosa.

3. Il valore delle prove e dell'accertamento penale nel giudizio civile

Il rapporto tra processo penale e processo civile è uno dei temi tecnici sottesi alla sentenza. In linea generale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nei confronti del condannato e del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, secondo la disciplina dell'art. 651 c.p.p. La circostanza che in sede penale sia stata riconosciuta una provvisionale di 5.000 euro indica che il padre aveva partecipato al processo come parte civile, ottenendo una condanna generica al risarcimento con una somma immediatamente esecutiva, demandando al giudice civile la liquidazione definitiva del danno.

Anche al di fuori dei limiti del giudicato in senso stretto, il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in altro processo, comprese quelle del procedimento penale, come elementi di convincimento da valutare liberamente insieme alle altre risultanze di causa. Questo significa che la ricostruzione dei fatti compiuta in sede penale, i documenti acquisiti e le dichiarazioni raccolte possono concorrere a formare il quadro probatorio sul quale fondare la decisione sul danno. Nel caso di Grosseto, tale quadro consentiva di ritenere accertati il trasferimento dei minori, la contrarietà della volontà paterna e l'elusione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni, cioè proprio gli elementi dai quali, come si dirà, il giudice ha tratto le presunzioni relative al pregiudizio sofferto dal padre. Resta fermo che il giudicato penale non dice nulla, di per sé, sull'entità del danno civile, che deve essere oggetto di autonoma valutazione.

4. Il diritto alla relazione familiare come interesse costituzionalmente protetto

Il danno lamentato dal padre si colloca nell'area dei diritti inviolabili della persona legati alla vita familiare. Gli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione riconoscono la famiglia come formazione sociale nella quale si svolge la personalità dell'individuo e attribuiscono ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Sul piano della legislazione ordinaria, l'art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e di crescere in famiglia mantenendo rapporti significativi con i parenti, mentre l'art. 337-ter c.c. stabilisce che, anche in caso di separazione o di crisi della coppia, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. A questa dimensione si aggiunge la tutela della vita privata e familiare prevista dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che la Corte di Strasburgo ha più volte applicato proprio in casi di ostacoli all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.

La relazione tra genitore e figlio è dunque un bene giuridico bidirezionale: è un diritto del figlio, ma è anche un interesse del genitore, che nell'esercizio della responsabilità genitoriale realizza un aspetto essenziale della propria personalità. Quando un genitore impedisce all'altro di vivere questa relazione, sottraendo i figli e trasferendoli altrove contro le decisioni del giudice, non viola soltanto una regola organizzativa della vita familiare, ma lede un interesse di rango costituzionale. È questo il presupposto che consente di accedere alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'[art. 2059 c.c.]({L['2059']}), secondo la lettura costituzionalmente orientata affermatasi nella giurisprudenza di legittimità a partire dai primi anni Duemila, che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come il reato, ma anche quando sia leso un interesse della persona di rango costituzionale.

5. La responsabilità endofamiliare non è automatica

Con l'espressione danno endofamiliare si indica il pregiudizio che un componente della famiglia subisce a causa della condotta illecita di un altro componente. Per lungo tempo si è ritenuto che i rapporti familiari fossero un'area sottratta alle regole ordinarie della responsabilità civile, governata solo dai rimedi tipici del diritto di famiglia, come la separazione con addebito o i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale. Questa impostazione è stata superata: oggi è pacifico che la violazione dei doveri familiari, quando lede diritti fondamentali della persona, possa integrare un illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2059 c.c.. Ne sono un esempio le decisioni in materia di genitore che si disinteressa del figlio, trattate anche sul nostro sito nell'approfondimento sulla Cassazione n. 24719/2025 e in quello sul Tribunale di Roma n. 463/2026, regresso e danno endofamiliare.

Ciò non significa, però, che qualsiasi conflitto familiare generi un diritto al risarcimento. La responsabilità endofamiliare presuppone gli elementi ordinari dell'illecito: una condotta antigiuridica, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, un danno conseguenza effettivamente subito e un nesso di causalità tra condotta e danno. Le tensioni, le incomprensioni e anche le scelte discutibili che accompagnano normalmente la crisi della coppia non bastano. Ciò che giustifica l'intervento risarcitorio è la gravità della lesione, che nel caso di Grosseto emergeva con evidenza dalla natura dolosa e reiterata della condotta, dalla sua qualificazione penale e dalla violazione di provvedimenti giudiziari emessi proprio a tutela della relazione tra padre e figli. La sentenza, in questo senso, non apre la strada a un contenzioso risarcitorio generalizzato tra genitori separati, ma conferma che il rimedio è riservato alle lesioni serie dei diritti fondamentali.

6. La CTU medico-legale negativa e il suo reale significato

Il passaggio più interessante della decisione riguarda la consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente medico-legale, con l'elaborato depositato il 30 luglio 2024, non ha accertato un danno psichico quantificabile. In molti contenziosi, una conclusione di questo tipo segna la fine della domanda risarcitoria non patrimoniale, perché l'attore aveva impostato la propria pretesa principalmente sul danno biologico, cioè sulla lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale. Il Tribunale di Grosseto ha invece chiarito che l'esito negativo della CTU esclude soltanto una specifica voce di pregiudizio, cioè la malattia psichica misurabile in termini percentuali, ma non esclude che la persona abbia subito altre conseguenze dannose di natura non patrimoniale.

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La consulenza tecnica, infatti, è uno strumento che serve al giudice per valutare fatti che richiedono competenze specialistiche. Il consulente medico-legale accerta l'esistenza di una patologia, la sua natura, la sua durata e la sua incidenza percentuale sull'integrità psicofisica. Non è invece compito del consulente stabilire se una persona abbia sofferto sul piano interiore per la perdita della quotidianità con i propri figli, né se la sua vita sia stata sconvolta nelle abitudini, nei ritmi e nelle relazioni. Questi aspetti, che appartengono all'esperienza umana comune, possono essere accertati dal giudice anche senza l'ausilio di un esperto, sulla base delle prove raccolte e delle massime di esperienza. La sentenza mostra con chiarezza che una CTU negativa non è sinonimo di assenza di danno: è sinonimo di assenza di danno biologico.

7. Danno biologico, danno morale e danno dinamico-relazionale

Per comprendere la decisione occorre richiamare la struttura del danno non patrimoniale come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, ma al suo interno il giudice deve considerare tutte le conseguenze pregiudizievoli effettivamente subite, evitando duplicazioni. Il danno biologico è la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile; il danno morale consiste nella sofferenza interiore, nel dolore, nella vergogna, nell'angoscia, nel turbamento dell'animo che la persona prova a causa dell'illecito; il danno dinamico-relazionale riguarda invece le modificazioni peggiorative della vita quotidiana, delle attività e delle relazioni che la persona svolgeva prima dell'evento lesivo. Quando esiste una lesione della salute, gli aspetti dinamico-relazionali ordinari sono già compresi nella liquidazione del danno biologico; quando la lesione della salute manca, come nel caso esaminato, la sofferenza interiore e lo sconvolgimento delle abitudini di vita derivanti dalla lesione di un diverso interesse costituzionale possono essere valutati autonomamente.

Il Tribunale di Grosseto ha individuato proprio queste due componenti: da un lato la sofferenza interiore del padre, privato della presenza dei figli e della possibilità di partecipare alla loro crescita; dall'altro il radicale cambiamento delle abitudini di vita, conseguente alla scomparsa della quotidianità familiare, alla necessità di attivarsi in sede giudiziaria e alla perdita della routine condivisa con i bambini. La distinzione non è un esercizio teorico. Essa permette di spiegare perché, pur in assenza di una malattia, la persona abbia subito un pregiudizio reale, e impone al giudice di motivare la liquidazione con riferimento a questi specifici aspetti, anziché ricorrere a formule generiche. È anche il modo per evitare che il risarcimento venga percepito come una sanzione punitiva nei confronti del genitore autore della sottrazione: il denaro compensa un pregiudizio che la persona ha effettivamente sofferto, non punisce la condotta in sé.

8. L'onere della prova e il ruolo delle presunzioni

In base all'art. 2697 c.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel campo del danno non patrimoniale questo principio ha un significato preciso: il danno non può essere considerato in re ipsa, cioè coincidente con la lesione dell'interesse, ma deve essere allegato e provato come conseguenza concreta della lesione. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che, trattandosi di pregiudizi che riguardano la sfera interiore della persona, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, cioè ricavando il fatto ignoto, la sofferenza, da fatti noti e provati, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c. Il danno in re ipsa e la prova presuntiva sono concetti diversi: nel primo caso il danno è dato per esistente senza alcun accertamento; nel secondo è accertato attraverso un ragionamento inferenziale fondato su elementi concreti.

Nel caso deciso, i fatti noti erano numerosi e di particolare peso: la sottrazione di due figli, il loro trasferimento contro la volontà del padre, l'elusione dolosa di due provvedimenti giudiziari, la durata della vicenda, l'accertamento penale definitivo. Da questi elementi il giudice ha potuto inferire, secondo l'id quod plerumque accidit, che un genitore privato in questo modo dei propri figli subisce una sofferenza intensa e un mutamento profondo della propria vita. È un ragionamento che non trasforma il danno in una conseguenza automatica, perché resta ancorato alle specifiche circostanze del caso e alla loro gravità; ma che, allo stesso tempo, evita di pretendere dal danneggiato una prova diabolica della propria sofferenza interiore. Per chi agisce in giudizio la lezione è chiara: occorre allegare in modo specifico le conseguenze subite e fornire tutti gli elementi di fatto dai quali il giudice possa trarre presunzioni gravi, precise e concordanti.

9. Il nesso di causalità tra sottrazione e pregiudizio

Un ulteriore elemento della responsabilità è il nesso causale. Nel diritto civile la causalità si accerta secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, il cosiddetto più probabile che non, che è diverso dallo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiesto nel processo penale. Occorre distinguere poi la causalità materiale, che collega la condotta all'evento lesivo, dalla causalità giuridica, che seleziona le conseguenze dannose risarcibili, secondo quanto previsto dagli artt. 1223 e 2056 c.c. Nel caso di Grosseto il collegamento tra la condotta della madre e la rottura della relazione tra padre e figli era evidente, dato che proprio la sottrazione e il trasferimento avevano impedito la frequentazione disposta dal giudice minorile. Più delicato è stabilire quali conseguenze siano imputabili alla condotta e quali possano dipendere da altri fattori, come la crisi della coppia in sé o le difficoltà che accompagnano ogni separazione.

La sentenza, riconoscendo un risarcimento inferiore rispetto alla somma richiesta, mostra di aver selezionato con attenzione le conseguenze imputabili alla sottrazione. Non ogni dolore legato alla fine della convivenza familiare può essere addebitato all'altro genitore: la separazione, di per sé, comporta una riorganizzazione della vita dei figli e dei genitori che non è illecita. Ciò che è risarcibile è il pregiudizio ulteriore e specifico causato dall'illecito, cioè dalla privazione della relazione realizzata mediante condotte dolose e in violazione di provvedimenti giudiziari. È un criterio che dovrebbe guidare anche la redazione degli atti: chi agisce deve spiegare non solo che ha sofferto, ma perché quella sofferenza è conseguenza della condotta contestata e non semplicemente della crisi familiare.

10. La liquidazione equitativa: 25.000 euro complessivi

Una volta accertata l'esistenza del danno, resta il problema della sua quantificazione. Il danno non patrimoniale, per sua natura, non può essere provato nel suo preciso ammontare, e per questa ragione l'art. 1226 c.c., richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2056 c.c., consente al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa. L'equità non coincide con l'arbitrio: il giudice deve indicare i criteri seguiti, dare conto delle circostanze del caso e rendere controllabile il percorso logico che lo ha condotto a una determinata cifra. Nel caso esaminato il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale nella somma complessiva di 25.000 euro, a fronte di una domanda di 58.312 euro, valorizzando la gravità della condotta, la sua natura dolosa, il coinvolgimento di due figli, l'intensità della sofferenza e l'ampiezza del mutamento delle abitudini di vita, ma tenendo anche conto dell'assenza di una patologia psichica accertata.

È importante sottolineare che i 25.000 euro rappresentano l'intero danno non patrimoniale riconosciuto al padre per la vicenda, e non una somma che si aggiunge ad altri importi già liquidati. La somma comprende, in un'unica valutazione, la sofferenza interiore e il cambiamento delle abitudini di vita, senza duplicazioni tra voci diverse. La scelta di una cifra sensibilmente inferiore a quella richiesta mostra come la liquidazione equitativa sia uno strumento di bilanciamento: il giudice riconosce la serietà del pregiudizio, ma lo commisura agli elementi effettivamente provati. Per chi valuta un'azione di questo tipo, ciò significa che le aspettative economiche vanno calibrate sulla qualità della prova delle conseguenze, più che sulla gravità astratta del fatto.

11. La detrazione della provvisionale e il divieto di duplicazione

Dalla somma complessiva di 25.000 euro il Tribunale ha detratto i 5.000 euro già riconosciuti a titolo di provvisionale nel processo penale, condannando la convenuta al pagamento del residuo di 20.000 euro. La provvisionale è infatti un acconto sul risarcimento definitivo: il giudice penale, quando pronuncia condanna generica al risarcimento in favore della parte civile, può assegnare una somma nei limiti del danno per cui ritiene già raggiunta la prova, immediatamente esecutiva, rimettendo la liquidazione complessiva al giudice civile. Ne consegue che, quando il giudice civile determina l'importo finale, deve tenere conto di quanto già attribuito, perché altrimenti il danneggiato verrebbe risarcito due volte per il medesimo pregiudizio.

La soluzione adottata è dunque coerente con il principio di integralità del risarcimento, che impone di risarcire tutto il danno ma solo il danno, senza arricchimenti ingiustificati. Il risultato economico finale della vicenda per il padre corrisponde a 25.000 euro complessivi, di cui 5.000 già riconosciuti in sede penale e 20.000 posti a carico della madre con la sentenza civile. Si tratta di un aspetto pratico che spesso genera equivoci nella lettura delle decisioni: il titolo giornalistico di una condanna a 25.000 euro non deve far pensare che questa somma si aggiunga alla provvisionale, perché la provvisionale ne costituisce una parte. Nella redazione degli atti e nei conteggi di esecuzione occorre poi verificare se la provvisionale sia stata effettivamente pagata, perché la detrazione presuppone che quell'importo sia stato riconosciuto in via esecutiva.

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12. Le tabelle di Milano e i limiti dell'applicazione analogica

Nel risarcimento del danno non patrimoniale la giurisprudenza utilizza abitualmente le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che offrono parametri uniformi per il danno biologico e per il danno da perdita del rapporto parentale in caso di morte di un congiunto. In passato la Cassazione, con la sentenza n. 16657/2014, ha ritenuto utilizzabile come riferimento, in un caso di danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale, la voce tabellare relativa alla perdita del genitore. Questo riferimento, però, va maneggiato con grande prudenza: le tabelle sul danno da perdita del rapporto parentale sono state costruite per l'ipotesi della morte del congiunto, cioè per una perdita definitiva e irreversibile, mentre la sottrazione dei figli, per quanto grave, determina una compromissione della relazione che può essere temporanea e in parte recuperabile.

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Il giudice che liquida un danno da sottrazione dei figli può quindi trarre dalle tabelle indicazioni sui valori in gioco e sul rango dell'interesse leso, ma non può applicarle in modo meccanico, perché la situazione di fatto è profondamente diversa. Deve considerare la durata della privazione, l'età dei figli, la possibilità di ristabilire i rapporti, l'intensità della relazione precedente e le altre circostanze del caso. La scelta del Tribunale di Grosseto di procedere a una liquidazione equitativa pura, ancorata agli elementi concreti, si inserisce in questa prospettiva: il risultato è una somma che riconosce la gravità del pregiudizio senza assimilarlo alla perdita definitiva di un figlio, con una motivazione che rende comprensibile la differenza.

13. La sottrazione internazionale: Convenzione dell'Aja del 1980 e regolamento (UE) 2019/1111

Quando la sottrazione comporta il trasferimento dei minori all'estero, accanto alla tutela penale prevista dall'art. 574-bis c.p. e alla tutela risarcitoria entrano in gioco gli strumenti internazionali. La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori mira ad assicurare il rientro immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato contraente e a garantire il rispetto effettivo dei diritti di affidamento e di visita previsti in un altro Stato contraente. Il meccanismo si fonda sulla cooperazione tra Autorità centrali, che in Italia ha sede presso il Ministero della giustizia, e su un procedimento rapido davanti al giudice dello Stato in cui il minore si trova, che può rifiutare il rientro solo in ipotesi tassative, come il grave rischio per il minore.

All'interno dell'Unione europea, la materia è disciplinata anche dal regolamento (UE) 2019/1111, applicabile dal 1° agosto 2022, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori. Il regolamento integra la Convenzione dell'Aja rafforzando i tempi del procedimento di rientro, valorizzando l'ascolto del minore e disciplinando la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri. È importante distinguere i piani: gli strumenti internazionali servono a ripristinare la situazione di fatto e a riportare il minore nel luogo di residenza abituale; l'azione risarcitoria serve invece a compensare il pregiudizio subito dal genitore. I due rimedi non si escludono, ma hanno finalità, presupposti e giudici diversi, e la tempestività nell'attivare i primi può incidere anche sulla durata e sull'entità del danno.

14. I diritti autonomi dei figli

La sentenza di Grosseto riguarda il danno del padre, ma la vicenda pone inevitabilmente anche la questione della posizione dei figli. Il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, riconosciuto dall'art. 337-ter c.c. e dall'art. 315-bis c.c., è un diritto proprio del figlio, che non si identifica con quello del genitore. La Cassazione, con la sentenza n. 26205/2013, ha valorizzato il diritto del figlio a ricevere dai genitori assistenza morale e materiale, ricostruendolo come diritto alla relazione filiale fondato sugli articoli 2 e 30 della Costituzione e sulle fonti internazionali, e ne ha tratto la risarcibilità del danno da privazione della figura genitoriale. Ne consegue che, in astratto, anche i figli sottratti al rapporto con un genitore possono subire un pregiudizio autonomo, distinto da quello del genitore privato della relazione.

L'esercizio di questa tutela presenta però problemi specifici. Il minore agisce tramite i suoi rappresentanti legali, che nella maggior parte dei casi sono proprio i genitori in conflitto; per questo può essere necessaria la nomina di un curatore speciale, quando vi sia conflitto di interessi. Inoltre, l'interesse del minore non coincide necessariamente con la promozione di un contenzioso risarcitorio contro uno dei genitori, che potrebbe aggravare il conflitto familiare. Per il figlio divenuto maggiorenne, invece, l'azione è esercitabile direttamente, nei limiti della prescrizione. Il punto da tenere presente è che il risarcimento ottenuto dal padre non assorbe l'eventuale danno dei figli, e viceversa: si tratta di posizioni distinte, che vanno valutate separatamente e con prudenza.

15. Affidamento e risarcimento: due piani distinti

Un errore frequente è confondere i provvedimenti sull'affidamento con l'azione risarcitoria. I primi, regolati dall'art. 337-ter c.c. e dalle norme processuali in materia di famiglia, guardano al futuro e hanno come criterio esclusivo l'interesse del minore: il giudice decide come organizzare la vita dei figli, con chi collocarli, come regolare i tempi di frequentazione, se disporre un affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, intervenire sulla responsabilità genitoriale. Sul nostro sito abbiamo esaminato diversi casi di questo tipo, come quello deciso dal Tribunale di Latina n. 82/2026 sull'affidamento esclusivo, quello del Tribunale di Treviso n. 335/2026 sull'affidamento super esclusivo e quello del Tribunale di Roma n. 7217/2026 su affidamento condiviso e casa familiare.

L'azione risarcitoria, invece, guarda al passato e ha come obiettivo la compensazione del pregiudizio già subito da una persona a causa di un illecito. Le due tutele possono coesistere: il comportamento del genitore che ostacola i rapporti dei figli con l'altro genitore può giustificare sia una modifica dell'affidamento, sia, quando ne ricorrono i presupposti, la condanna al risarcimento. Ma i criteri di giudizio sono diversi, e il risultato dell'una non determina automaticamente quello dell'altra. Il giudice dell'affidamento non deve punire il genitore inadempiente, ma proteggere il minore; il giudice del risarcimento non deve decidere chi sia il genitore migliore, ma accertare se vi sia stato un illecito e quale danno abbia prodotto. Tenere separati questi piani è essenziale per impostare correttamente una strategia difensiva.

16. La giurisprudenza correlata

La decisione si inserisce in un orientamento consolidato che ammette la responsabilità civile all'interno della famiglia quando siano lesi diritti fondamentali della persona. Tra i precedenti più significativi, la Cassazione n. 26205/2013 ha ricostruito il diritto del figlio alla relazione con il genitore come diritto costituzionalmente fondato, riconoscendo il danno derivante dalla privazione della figura genitoriale. La Cassazione n. 16657/2014 ha affermato che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, protratta per lunghi anni, integra un illecito civile risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., da liquidare in via equitativa, ammettendo come riferimento orientativo le tabelle milanesi. Più di recente la Cassazione n. 24719/2025 è tornata sul danno endofamiliare per violazione dei doveri genitoriali, in una vicenda nella quale i giudici di merito avevano escluso la configurabilità del danno in re ipsa e richiesto la prova del danno conseguenza.

Il filo comune di queste decisioni è duplice. Da un lato, i rapporti familiari non sono una zona franca rispetto alla responsabilità civile; dall'altro, il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato come conseguenza concreta, anche attraverso presunzioni. La sentenza di Grosseto applica questi principi al caso, meno frequente nella casistica pubblicata, del genitore vittima della sottrazione dei figli da parte dell'altro genitore, e aggiunge un elemento di interesse pratico: l'esito negativo della CTU non impedisce il risarcimento quando gli altri elementi di prova dimostrano la sofferenza interiore e lo sconvolgimento della vita. Per un confronto con la prospettiva inversa, quella del figlio danneggiato dal genitore che si sottrae ai propri doveri, si può leggere l'approfondimento sul Tribunale di Roma n. 463/2026.

17. Le posizioni della dottrina

Il dibattito dottrinale sul danno endofamiliare si è sviluppato attorno a due esigenze contrapposte. Da una parte, si è sottolineato che il riconoscimento della responsabilità civile nella famiglia è una conquista di civiltà giuridica, perché impedisce che l'appartenenza a un nucleo familiare si traduca in una minore tutela dei diritti fondamentali della persona: il familiare non può subire impunemente lesioni che, se commesse da un estraneo, sarebbero pacificamente risarcibili. Dall'altra parte, si è messo in guardia contro il rischio di una giuridicizzazione eccessiva dei rapporti affettivi, che potrebbe trasformare ogni conflitto familiare in una causa risarcitoria, con effetti negativi proprio sui figli che il sistema intende proteggere.

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La soluzione prevalente, accolta anche dalla giurisprudenza, consiste nel riservare il rimedio risarcitorio alle lesioni gravi di diritti costituzionalmente protetti, escludendo i semplici disagi, le incomprensioni e le conseguenze fisiologiche della crisi coniugale. Una parte degli studiosi ha inoltre richiamato l'attenzione sulla funzione che il risarcimento può svolgere in questi casi: non solo compensativa, ma anche, indirettamente, di deterrenza rispetto a condotte che sottraggono i figli all'altro genitore. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia ribadito che il risarcimento del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento ha natura compensativa, mentre le funzioni sanzionatorie sono affidate a strumenti specifici previsti dalla legge, come quelli dell'art. 709-ter c.p.c. nel sistema previgente e le misure oggi disciplinate dalle norme processuali in materia di famiglia. La sentenza di Grosseto si colloca coerentemente in questa impostazione, liquidando una somma che ristora il pregiudizio provato senza trasformarsi in una pena privata.

18. Le implicazioni processuali per chi agisce e per chi si difende

Dal punto di vista pratico, la decisione offre indicazioni utili per entrambe le parti di una controversia di questo tipo. Per il genitore che intende agire, è fondamentale costruire con cura il quadro probatorio: acquisire i provvedimenti del Tribunale per i minorenni o del tribunale ordinario che regolavano i rapporti con i figli, documentare le violazioni, conservare le comunicazioni, le denunce, i verbali e gli atti del procedimento penale, e allegare in modo specifico le conseguenze subite nella vita quotidiana. Se è stato instaurato un processo penale, la costituzione di parte civile consente di ottenere una condanna generica e una provvisionale, e la sentenza penale definitiva potrà avere efficacia nel successivo giudizio civile nei limiti previsti dalla legge. È utile anche valutare con attenzione l'opportunità di chiedere una CTU e il modo di formulare i quesiti, sapendo che un esito negativo sul danno biologico non preclude il riconoscimento di altre voci, purché queste siano state tempestivamente allegate.

  • Provvedimenti giudiziari sull'affidamento e sulla frequentazione dei figli, con prova della loro conoscenza da parte dell'altro genitore.
  • Atti del procedimento penale, sentenza definitiva e statuizioni civili, compresa l'eventuale provvisionale e la prova del suo pagamento.
  • Elementi concreti sulla relazione precedente con i figli e sul mutamento delle abitudini di vita successivo alla sottrazione.
  • Documentazione sulle iniziative intraprese per ristabilire i rapporti, anche in sede internazionale, e sulla loro durata.

Per il genitore convenuto, invece, la difesa può concentrarsi sull'entità del danno, sul nesso di causalità e sull'eventuale incidenza di fattori diversi dalla condotta contestata, nonché sulla corretta detrazione delle somme già riconosciute. Quando esiste un giudicato penale di condanna, lo spazio per contestare la sussistenza del fatto è molto limitato, ma resta ampio quello relativo alla quantificazione. Infine, entrambe le parti devono considerare i tempi: la prescrizione del diritto al risarcimento, la durata del giudizio, che nel caso di Grosseto è iniziato nel 2022 e si è concluso nel 2026, e l'impatto che un contenzioso prolungato può avere sui figli. Ogni valutazione su un caso concreto richiede l'esame dei documenti e delle circostanze specifiche, che nessuna analisi generale può sostituire.

19. Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Grosseto n. 567/2026 conferma che la privazione della relazione con i figli, quando è realizzata attraverso una condotta dolosa e in violazione dei provvedimenti del giudice, costituisce un illecito che genera il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. La decisione chiarisce che l'assenza di un danno psichico accertato dalla CTU non esclude il risarcimento, perché la sofferenza interiore e il radicale cambiamento delle abitudini di vita sono pregiudizi autonomi, che possono essere provati anche mediante presunzioni fondate su fatti gravi, precisi e concordanti. Allo stesso tempo, il Tribunale ha evitato ogni automatismo, liquidando in via equitativa una somma complessiva di 25.000 euro, inferiore a quella richiesta, e detraendo correttamente la provvisionale di 5.000 euro già riconosciuta in sede penale, con un residuo di 20.000 euro a carico della madre.

Il messaggio della pronuncia va oltre il caso concreto. Nei rapporti familiari la tutela dei diritti fondamentali non si arresta davanti al legame affettivo tra le parti, ma il risarcimento resta uno strumento eccezionale, riservato alle lesioni serie e provate. Chi subisce una sottrazione dei figli deve agire tempestivamente sul piano dei rimedi urgenti, anche internazionali, per ripristinare la relazione, e può poi chiedere il ristoro del pregiudizio sofferto; chi è chiamato a rispondere deve sapere che le scelte unilaterali che sottraggono i figli all'altro genitore hanno conseguenze non solo penali e familiari, ma anche economiche.

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  • Tribunale di Grosseto, sentenza 8 settembre 2026, n. 567, R.G. 796/2022
  • Corte d'appello, sentenza n. 1782/2018 (fase penale della vicenda)
  • Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205
  • Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657
  • Cass. civ., sez. I, 7 settembre 2025, n. 24719

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