IL PRINCIPIO AFFERMATO DAL TRIBUNALE DI ROMA
La sentenza n. 7217/2026 del Tribunale di Roma affronta tre questioni che, nella pratica delle separazioni e dei procedimenti familiari, sono strettamente collegate ma devono essere tenute giuridicamente distinte: l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare e la misura del contributo al mantenimento. Il principio di partenza è che l'affidamento condiviso costituisce il modello ordinario, perché il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La deroga richiede circostanze concrete e motivate che dimostrino come il coinvolgimento di uno dei genitori sia contrario al benessere psicofisico del figlio.
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AFFIDAMENTO CONDIVISO NON SIGNIFICA TEMPI IDENTICI
Uno degli equivoci più frequenti consiste nel ritenere che l'affidamento condiviso comporti automaticamente una divisione matematica al cinquanta per cento dei tempi di permanenza. Non è così. L'affidamento riguarda anzitutto la responsabilità genitoriale e la partecipazione alle decisioni di maggiore interesse, mentre la concreta organizzazione dei tempi deve essere costruita sulle esigenze del minore: scuola, attività, distanza tra le abitazioni, disponibilità effettiva dei genitori, rete familiare e abitudini consolidate. Il giudice può quindi prevedere un collocamento prevalente presso uno dei genitori senza trasformare per questo l'affidamento condiviso in un affidamento esclusivo.
QUANDO SI PUÒ DEROGARE ALLA BIGENITORIALITÀ
Per superare il modello condiviso non basta il conflitto tra gli adulti. Occorre verificare se quel conflitto si traduca in un pregiudizio concreto per il figlio oppure se sussistano condotte incompatibili con una gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Il punto centrale è la prova. Allegazioni generiche, reciproche accuse o una comunicazione difficile non sono di per sé sufficienti. Il provvedimento che limita la partecipazione di un genitore deve essere motivato sulla base di fatti specifici, perché la compressione della relazione genitoriale incide direttamente su un diritto del minore.
LA CASA FAMILIARE SERVE A PROTEGGERE IL MINORE
La sentenza ribadisce che l'assegnazione della casa familiare non è uno strumento per riequilibrare i patrimoni dei genitori. La sua funzione è conservare, per quanto possibile, l'ambiente domestico nel quale il figlio ha costruito relazioni, abitudini e riferimenti. Per questa ragione la proprietà dell'immobile non coincide necessariamente con il diritto a continuare ad abitarlo. Anche un immobile di proprietà esclusiva di un genitore può essere assegnato all'altro se quest'ultimo è il collocatario prevalente dei figli e la permanenza nell'abitazione risponde al loro interesse.
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ASSEGNAZIONE E PROPRIETÀ RESTANO PIANI DIVERSI
L'assegnazione non trasferisce la proprietà e non crea un diritto reale assimilabile all'usufrutto. Si tratta di un diritto personale di godimento funzionale alla tutela della prole. Questa distinzione è fondamentale anche quando si valuta la vendita dell'immobile, la cessazione delle esigenze abitative dei figli o la modifica del collocamento. La situazione deve essere riesaminata quando mutano i presupposti che avevano giustificato l'assegnazione.
COME SI DETERMINA IL MANTENIMENTO
Sul piano economico il Tribunale richiama il criterio di proporzionalità previsto dall'articolo 337-ter del codice civile. Non si guarda soltanto al reddito dichiarato. Devono essere considerate le risorse complessive, il patrimonio immobiliare, la capacità lavorativa, il tenore di vita goduto durante la convivenza, le esigenze attuali dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e il valore economico delle attività di cura. Il contributo non è quindi il risultato di una formula automatica, ma di una valutazione complessiva che deve essere sostenuta da documentazione attendibile.
PERCHÉ I DOCUMENTI ECONOMICI SONO DECISIVI
Dichiarazioni fiscali, buste paga, estratti conto, visure immobiliari, spese scolastiche e sanitarie, costi delle attività sportive e ogni altro elemento stabile sono strumenti essenziali per ricostruire la reale capacità contributiva. In assenza di documentazione, il rischio è che il giudice debba ricorrere a presunzioni o a elementi indiretti. Anche la capacità lavorativa potenziale può assumere rilievo quando uno dei genitori non utilizza senza giustificazione le proprie concrete possibilità professionali.
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