Il caso e il principio
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 335/2026 del 9 marzo 2026, ha affrontato una situazione familiare caratterizzata da gravi criticità nella gestione della responsabilità genitoriale. Il giudice ha ribadito che, quando emergono elementi di concreto pregiudizio per il minore, può essere disposto un affidamento esclusivo rafforzato, attribuendo all’altro genitore il potere di assumere unilateralmente anche decisioni di maggiore interesse. La misura non ha funzione punitiva nei confronti del genitore escluso, ma è finalizzata alla protezione effettiva del figlio.
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L’interesse del minore viene prima del conflitto tra adulti
Nelle controversie familiari il giudice non deve premiare un genitore e sanzionare l’altro. Il parametro resta il benessere del minore. Quando la conflittualità, l’inaffidabilità, l’assenza di collaborazione o condotte concretamente pregiudizievoli impediscono una gestione condivisa delle decisioni, l’affidamento congiunto può diventare inadeguato. In questi casi una concentrazione dei poteri decisionali può rappresentare lo strumento più coerente per garantire stabilità, continuità educativa e rapidità nelle scelte importanti.
Affidamento esclusivo e super esclusivo
L’affidamento esclusivo non comporta necessariamente la totale estromissione dell’altro genitore dalla vita del figlio. La disciplina concreta dipende dal contenuto del provvedimento. Nelle forme più incisive, comunemente definite super esclusive, anche le decisioni di maggiore interesse possono essere attribuite al solo genitore affidatario. Si tratta di una soluzione eccezionale, che richiede una motivazione specifica e un quadro fattuale serio. L’obiettivo è evitare che il minore resti bloccato da veti, disaccordi persistenti o condotte incompatibili con il suo interesse.
La prova del pregiudizio
Per ottenere una misura così incisiva non bastano accuse generiche. Occorre portare elementi verificabili: relazioni dei servizi, provvedimenti precedenti, documentazione scolastica o sanitaria, messaggi, testimonianze e ogni fatto utile a ricostruire il comportamento dei genitori nel tempo. Il giudice deve poter individuare un collegamento tra le condotte contestate e il rischio per il minore. Più la misura richiesta limita l’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, più la base probatoria deve essere solida e specifica.
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Il mantenimento resta un obbligo inderogabile
La sentenza richiama anche un principio netto: la disoccupazione del genitore non elimina automaticamente l’obbligo di mantenere il figlio. Il dovere può essere modulato in relazione alle reali condizioni economiche, ma non viene meno per il semplice fatto di non avere un’occupazione. Occorre distinguere tra impossibilità oggettiva e situazione lavorativa non adeguatamente giustificata. Solo condizioni di concreta e documentata inabilità possono incidere in modo radicale sulla valutazione dell’obbligo.
Reddito potenziale e capacità lavorativa
Nel determinare il contributo di mantenimento il giudice non guarda soltanto al reddito formalmente dichiarato. Può considerare patrimonio, stile di vita, qualifiche professionali, precedenti occupazioni, disponibilità economiche indirette e capacità concreta di produrre reddito. Un genitore non può sottrarsi agli obblighi verso il figlio semplicemente scegliendo di non lavorare o mantenendo una situazione di inattività non giustificata. La valutazione deve comunque essere individualizzata e basata su elementi oggettivi.
Cosa documentare in un procedimento di affidamento
È utile predisporre una cronologia precisa degli episodi rilevanti, distinguendo ciò che riguarda il conflitto di coppia da ciò che incide direttamente sul figlio. Le comunicazioni tra genitori, i rapporti con scuola e medici, il rispetto dei tempi di frequentazione, la capacità di assumere decisioni condivise e l’eventuale coinvolgimento dei servizi sociali sono elementi che possono assumere grande peso. Una documentazione ordinata aiuta il giudice a comprendere il funzionamento reale della famiglia oltre le reciproche accuse.
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