IL CASO ESAMINATO DAL TRIBUNALE DI BARI
Con la sentenza n. 4390/2025 del 1° dicembre 2025, il Tribunale di Bari ha affrontato una vicenda familiare caratterizzata dal progressivo e prolungato allontanamento del marito dalla moglie e dai figli, con particolare riferimento al rapporto con il figlio minore.
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La moglie aveva chiesto la separazione personale con addebito al coniuge, sostenendo che quest’ultimo avesse abbandonato da circa due anni la casa familiare, si fosse sostanzialmente reso irreperibile e non partecipasse né economicamente né personalmente alla vita del figlio minore. Il resistente, pur ritualmente citato, non si era costituito in giudizio.
QUANDO PUÒ ESSERE PRONUNCIATO L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE
Nella vicenda hanno assunto particolare rilevanza anche le relazioni dei servizi sociali, che seguivano il nucleo familiare da tempo. Dalla documentazione emergeva che la madre fosse sostanzialmente l’unico genitore ad occuparsi stabilmente del figlio minore e che sostenesse la famiglia attraverso lavori precari e con l’aiuto della propria rete familiare.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto determinante la condotta del marito, divenuto di fatto irreperibile e non contattabile, e soprattutto il protratto mancato adempimento dei propri obblighi familiari e genitoriali. Secondo il Collegio, tale comportamento era direttamente collegato alla frattura del rapporto coniugale.
DALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO ALL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO
In una prima fase del procedimento il figlio minore era stato affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. Nel corso del giudizio, tuttavia, il quadro emerso dalle relazioni sociali ha portato il Tribunale ad una valutazione differente.
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Il Collegio ha ritenuto che il totale disinteresse del padre e la sua assenza rispetto ai doveri genitoriali rendessero l’affidamento esclusivo alla madre il regime più adeguato alle esigenze del minore e quello maggiormente idoneo a garantirgli stabilità.
GLI INCONTRI CON IL PADRE
Il Tribunale non ha escluso in via definitiva la possibilità di una ripresa del rapporto tra padre e figlio, ma ha subordinato gli eventuali incontri ad un percorso graduale e controllato.
Qualora il padre manifesti in futuro l’intenzione di incontrare il figlio, i servizi sociali dovranno predisporre un calendario finalizzato a consentire una progressiva riattivazione del rapporto, anche attraverso incontri assistiti, fino a quando gli operatori non ritengano possibile una diversa regolamentazione.
CASA FAMILIARE E ASSEGNO UNICO
Il Tribunale ha confermato l’assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore presso il quale il figlio minore continuava a vivere stabilmente. Alla stessa è stato inoltre riconosciuto in via esclusiva il diritto alla percezione dell’assegno unico universale.
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