Introduzione
La sentenza n. 229/2025 della Corte d’Appello di Catania affronta il rapporto tra indennizzo riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 e risarcimento del danno. Il caso concreto riguarda un contagio conseguente a emotrasfusioni infette, non una vaccinazione. La pronuncia è tuttavia utile per comprendere un principio generale del sistema: quando indennizzo e risarcimento compensano lo stesso pregiudizio, può operare la compensatio lucri cum damno.
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La vicenda processuale
Dalla ricostruzione di Diritto Pratico emerge che alcuni congiunti avevano agito nei confronti del Ministero per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al contagio da sangue infetto. In precedenza era stato riconosciuto un indennizzo ai sensi della L. 210/1992. La questione dello scomputo delle somme era giunta fino in Cassazione e la Corte d’Appello di Catania si pronunciava in sede di rinvio.
Il principio della compensatio lucri cum damno
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La Corte ha applicato il principio secondo cui l’indennizzo versato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 210/1992 in favore dei congiunti deve essere detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno iure proprio quando le prestazioni sono destinate a compensare il medesimo pregiudizio.
Perché indennizzo e risarcimento restano distinti
Lo scomputo non significa che indennizzo e risarcimento siano la stessa cosa. L’indennizzo deriva dalla legge speciale e risponde a una logica solidaristica; il risarcimento richiede invece l’accertamento dei presupposti della responsabilità civile. Il problema della detrazione si pone soltanto nella fase di quantificazione, quando occorre evitare una duplicazione per il medesimo danno.
Questa distinzione è centrale anche nella materia vaccinale. Ne abbiamo parlato in Vaccini e reazioni avverse: quando il danno non comporta risarcimento e in I danni del vaccino: la Cassazione sul nesso causale e sulla prova.
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