Il principio della decisione
La Corte d’Appello di Firenze n. 2/2026 chiarisce un punto importante del concordato minore previsto dal Codice della crisi: l’ammissione alla procedura paralizza le azioni esecutive dei creditori, ma non impedisce l’accertamento del credito davanti al giudice civile ordinario. La distinzione tra fase di cognizione ed esecuzione consente quindi al creditore di ottenere una pronuncia sul proprio diritto pur in presenza della procedura di sovraindebitamento.
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Accertamento ed esecuzione sono piani diversi
Il fatto che il creditore non possa procedere individualmente all’esecuzione non significa che debba rinunciare a far accertare il credito. La pronuncia sul diritto può essere necessaria per determinare l’esatto ammontare della pretesa e per partecipare correttamente alla procedura. È quindi essenziale distinguere la tutela di cognizione dalla tutela esecutiva.
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Rinuncia al compenso professionale
La sentenza affronta anche la possibile rinuncia al compenso del professionista, che può emergere da elementi presuntivi. Ritardo nell’invio della notula, comportamento successivo alla messa in mora e rappresentazione del credito nella proposta di concordato possono essere valutati insieme dal giudice. Non basta però un singolo elemento isolato: occorre una lettura complessiva della condotta.
Effetti pratici per debitore e creditore
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