Art. 78 Codice della crisi d’impresa

Procedimento

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

L’OCC comunica ai creditori la proposta e il decreto di apertura. I creditori fanno pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni nei termini previsti. In mancanza di dichiarazione si applicano le regole stabilite dal codice. L’OCC riferisce al giudice sull’esito delle comunicazioni, sulle adesioni e sulle contestazioni ricevute.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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