Dispositivo — testo vigente
L’OCC comunica ai creditori la proposta e il decreto di apertura. I creditori fanno pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni nei termini previsti. In mancanza di dichiarazione si applicano le regole stabilite dal codice. L’OCC riferisce al giudice sull’esito delle comunicazioni, sulle adesioni e sulle contestazioni ricevute.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva