Dispositivo — testo vigente
Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone gli adempimenti di pubblicità e comunicazione previsti dal codice. Il decreto è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e, quando il debitore svolge attività d’impresa, nel registro delle imprese. Il giudice può disporre misure protettive e ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Note
- (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Decorrenza indicata: 2024-09-28
Verificato il 19/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva