Art. 77 Codice della crisi d’impresa

Apertura della procedura

PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZATITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZACAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamentoSEZIONE III - Concordato minore

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone gli adempimenti di pubblicità e comunicazione previsti dal codice. Il decreto è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e, quando il debitore svolge attività d’impresa, nel registro delle imprese. Il giudice può disporre misure protettive e ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloVerificato sulla versione consolidata ufficiale Normattiva del D.Lgs. 14/2019.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Decorrenza indicata: 2024-09-28

Verificato il 19/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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