Gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento offrono una seconda possibilità, ma solo a chi rispetta gli impegni assunti. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3598/2026 del 17 febbraio 2026 traccia con nettezza il confine tra la fase di ammissione e quella successiva all'omologazione.
Il caso
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Un accordo di composizione della crisi era stato omologato dal Tribunale di Bari nel giugno 2022: prevedeva il versamento di una somma complessiva da parte dei debitori con il supporto di un terzo assuntore, una società agricola, secondo un piano di pagamenti anticipati e rateali.
Un creditore, cessionario di un istituto bancario, chiedeva la risoluzione dell'accordo per il mancato rispetto delle scadenze. Alla data del 31 agosto 2024 risultavano saldati solo i crediti prededucibili e un credito privilegiato, mentre numerosi creditori ipotecari e chirografari non avevano ricevuto nulla, nonostante i rinvii concessi dal Giudice Delegato. L'accordo veniva quindi dichiarato risolto; il reclamo del terzo assuntore era respinto dal Tribunale.
L'inadempimento rileva di per sé
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La Corte ha chiarito che, ai fini della risoluzione dell'accordo, l'inadempimento agli obblighi da esso derivanti rileva ex se, senza che sia richiesta una specifica connotazione di gravità o di non scarsa importanza. Non trovano applicazione i criteri della colpa grave, della malafede o della frode, che governano invece l'ammissibilità del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi: sono parametri di una fase diversa e anteriore.
La convenienza dell'accordo non esclude l'interesse ad agire
Secondo la Corte, l'interesse ad agire del creditore non è escluso dalla certificata convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria: la norma sulla risoluzione opera su un piano diverso e in una fase successiva all'omologazione, nella quale ciò che rileva è l'inadempimento, la mancata costituzione delle garanzie promesse o l'impossibilità di esecuzione per ragioni non imputabili al debitore.
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