Introduzione
L’assenza di beni immediatamente liquidabili non esclude, di per sé, l’accesso alla liquidazione controllata. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 41/2026 del 20 aprile 2026, ha affrontato proprio il caso di un debitore che, pur non disponendo di un patrimonio già pronto per essere liquidato, prospettava la possibilità di generare risorse future attraverso la prosecuzione della propria attività lavorativa.
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La decisione è interessante perché chiarisce un punto spesso frainteso: la liquidazione controllata non guarda soltanto ai beni esistenti al momento dell’apertura della procedura. Possono assumere rilievo anche utilità future concretamente acquisibili, come redditi, proventi derivanti dall’attività lavorativa o imprenditoriale e risultati di eventuali azioni giudiziarie.
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Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Napoli
Il procedimento nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Napoli Nord, della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata da un piccolo imprenditore. Il debitore svolgeva attività di mediazione immobiliare e aveva rappresentato la volontà di proseguirla durante la procedura, in modo da produrre reddito da destinare, almeno in parte, ai creditori.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto problematica questa impostazione, soprattutto perché il consenso del debitore all’apertura della procedura era stato prospettato come subordinato alla possibilità di continuare l’attività. Secondo il Tribunale, un consenso condizionato non era compatibile con la natura liquidatoria dello strumento.
La Corte d’Appello ha invece ritenuto fondato il reclamo, distinguendo tra due aspetti diversi: da un lato la possibilità che la procedura si alimenti anche con risorse future; dall’altro la decisione concreta sulla prosecuzione dell’attività, che non può essere rimessa unilateralmente al debitore.
Liquidazione controllata senza beni presenti: perché può essere possibile
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio la nozione di attivo. La Corte osserva che la procedura può essere aperta anche quando non vi siano beni immediatamente disponibili, purché esista una concreta possibilità di acquisire risorse da distribuire ai creditori. Non è quindi necessario che l’attivo sia già materialmente presente al momento della domanda.
Questa possibilità deve però essere reale e verificabile. Non è sufficiente indicare in modo generico che in futuro potrebbero esserci entrate. Occorre che l’OCC descriva in modo credibile da dove potrebbero provenire le utilità, quali siano le prospettive reddituali e perché tali risorse possano effettivamente confluire nella procedura.
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Il ruolo dei redditi futuri
La sentenza valorizza il fatto che la liquidazione controllata possa comprendere beni e utilità che pervengono al debitore durante la procedura. In questa prospettiva, il reddito derivante dal lavoro o da un’attività imprenditoriale minore può diventare una componente dell’attivo, ferma restando la tutela delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia secondo quanto previsto dal Codice della crisi.
Il punto è particolarmente importante per chi non possiede immobili o risparmi rilevanti ma conserva una capacità lavorativa. La mancanza di un patrimonio iniziale non coincide necessariamente con l’assenza assoluta di utilità per i creditori. La capacità di produrre reddito può quindi incidere sulla valutazione complessiva della procedura.
La prosecuzione dell’attività lavorativa non è automatica
La Corte, però, precisa che il debitore non può pretendere di continuare l’attività come condizione per accedere alla liquidazione controllata. La prosecuzione deve essere valutata dagli organi della procedura alla luce dell’interesse dei creditori e della concreta capacità dell’attività di produrre un risultato utile.
Nel caso esaminato, l’attività di mediazione immobiliare era caratterizzata da una forte componente personale. Proprio per questo la Corte ha ritenuto astrattamente possibile che il debitore continuasse a svolgerla direttamente, ma sempre se autorizzato e sotto la supervisione degli organi della procedura.
Perché l’OCC diventa decisivo
In una domanda di liquidazione controllata priva di beni immediatamente liquidabili, la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi assume un peso ancora maggiore. L’OCC deve ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale del debitore, verificare le fonti di possibile attivo e offrire al giudice una base concreta per valutare se la procedura possa produrre utilità per i creditori.
Una relazione generica rischia di non essere sufficiente. Se l’attivo futuro dipende dalla prosecuzione del lavoro, è utile documentare i redditi prodotti negli anni precedenti, la continuità dell’attività, i costi necessari per mantenerla e la quota che potrebbe realisticamente essere destinata alla procedura.
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