Introduzione
L’ordinanza n. 13877 del 19 maggio 2023 della Corte di Cassazione affronta due questioni strettamente collegate nella composizione della crisi da sovraindebitamento: quando il silenzio del creditore può essere considerato assenso alla proposta e chi è realmente titolare del diritto di voto quando il credito è tributario ed è affidato alla riscossione.
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La decisione è importante perché la formazione delle maggioranze dipende dall’esatta qualificazione delle manifestazioni di volontà dei creditori. Un voto attribuito al soggetto sbagliato o un silenzio interpretato in modo non corretto può alterare il risultato della procedura.
Il silenzio-assenso va interpretato in modo restrittivo
La Cassazione ha affermato che il silenzio-assenso previsto dall’art. 11 della legge n. 3/2012 deve essere inteso in senso restrittivo. Esso ricorre quando il creditore mantiene un comportamento assolutamente inerte rispetto alla proposta.
L’inerzia è incompatibile con una manifestazione di volontà espressa, sia essa positiva o negativa. Se il creditore ha comunicato una posizione, non si può trasformare quella manifestazione in un silenzio.
Perché il silenzio conta nel calcolo delle maggioranze
Nella disciplina applicata dalla Corte, il meccanismo del silenzio-assenso incideva direttamente sul computo delle maggioranze necessarie all’approvazione dell’accordo. Stabilire se un creditore fosse davvero rimasto inerte era quindi essenziale per determinare il risultato della votazione.
Chi è titolare del diritto di voto
La Cassazione chiarisce che il diritto di voto spetta al titolare del credito, cioè al soggetto che ha la piena disponibilità del diritto e può valutare la convenienza di una proposta che preveda un pagamento non integrale o dilazionato.
Il voto non è quindi una funzione meramente materiale di chi gestisce la riscossione. Presuppone la capacità di disporre del credito e di accettare o rifiutare il sacrificio proposto.
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Il ruolo dell’Agente della riscossione
Secondo il principio affermato dalla Corte, l’Agente della riscossione non ha, per il solo fatto di curare l’esazione, la facoltà di disporre dei crediti iscritti a ruolo. Il credito resta nella titolarità dell’ente cui appartiene.
L’Agente può assumere rilievo come mero nuncius, cioè come soggetto che comunica la volontà dell’ente titolare del credito, ma occorre che sia accertato che abbia effettivamente agito in tale veste e che la volontà comunicata sia espressa e documentata.
Quando il dissenso non è riconducibile all’ente titolare
La Cassazione precisa che, in mancanza dell’accertamento della funzione di mero nuncius e quando non risulti allegata la comunicazione dell’ente titolare che avrebbe espresso il dissenso, la manifestazione negativa non può essere automaticamente attribuita al vero titolare del credito.
In tale situazione, ai fini della disciplina allora vigente, gli effettivi titolari dei crediti possono essere considerati rimasti inerti ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 3/2012.
Un problema di rappresentanza, non solo di conteggio
Il valore della pronuncia va oltre il semplice calcolo matematico delle maggioranze. Prima ancora di contare un voto occorre stabilire chi aveva il potere di esprimerlo e se la volontà comunicata proveniva realmente dal soggetto titolare del credito.
Debiti fiscali e procedure di sovraindebitamento
Quando nella procedura sono presenti debiti tributari, la ricostruzione dei creditori deve essere particolarmente accurata. Occorre distinguere ente impositore, soggetto incaricato della riscossione, titolarità del credito e modalità attraverso cui viene comunicata la posizione sulla proposta.
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