Introduzione
L’ordinanza n. 22762/2025 della Corte di Cassazione affronta il diritto dei superstiti all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992. È necessario precisare subito che il caso concreto riguardava una persona deceduta a seguito di patologia correlata a emotrasfusioni infette e non un danno da vaccinazione. Il principio interpretativo, tuttavia, riguarda la disciplina generale della L. 210/1992 e il requisito della cosiddetta “vivenza a carico”.
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Il caso
Dalla sintesi pubblicata da Diritto Pratico emerge che la coniuge superstite di un soggetto deceduto per insufficienza epatica acuta correlata a epatopatia HCV contratta a seguito di trasfusioni aveva chiesto al Ministero della Salute l’assegno una tantum previsto dalla L. 210/1992. La domanda era stata rigettata nei gradi di merito per mancata prova della vivenza a carico.
La questione posta alla Cassazione
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La ricorrente sosteneva che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 238/1997, il requisito della vivenza a carico non fosse più necessario. La Cassazione ha respinto questa interpretazione.
Che cosa significa “vivenza a carico”
Secondo il principio indicato nella pronuncia, la vivenza a carico richiede una situazione di non autosufficienza economica del superstite e una dipendenza, anche soltanto parziale, dal reddito della persona deceduta. Non è necessario che il reddito del defunto costituisca l’unica fonte di sostentamento, ma deve essere provato un effettivo rapporto di dipendenza economica.
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