Introduzione
La sentenza n. 114/2025 del Tribunale di Modena riguarda l’assegno una tantum previsto dall’art. 4 della legge n. 229/2005 in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie già titolari dell’indennizzo riconosciuto dalla legge n. 210/1992. La pronuncia si concentra non sull’esistenza del nesso causale, ma sulla determinazione del periodo per il quale deve essere calcolata la prestazione.
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La vicenda
Secondo la ricostruzione resa disponibile da Diritto Pratico, i genitori del soggetto danneggiato, anche nell’ambito della rappresentanza dello stesso, contestavano il criterio utilizzato dal Ministero per la liquidazione dell’assegno una tantum e chiedevano che il periodo fosse calcolato dalla manifestazione dell’evento dannoso fino all’effettiva corresponsione dell’indennizzo ex L. 210/1992.
Il principio affermato
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Il Tribunale ha affermato l’operatività retroattiva dell’assegno una tantum previsto dall’art. 4 della L. 229/2005. Ai fini del calcolo, la data di “ottenimento dell’indennizzo” coincide con l’effettiva corresponsione dell’indennità, e non con la data di entrata in vigore della legge né con quella della sentenza che abbia riconosciuto il diritto.
Perché la data dell’effettivo pagamento è decisiva
La distinzione può incidere in modo significativo sulla durata del periodo preso in considerazione per il calcolo. Il provvedimento evidenzia quindi l’importanza di ricostruire con precisione la cronologia amministrativa e giudiziaria: manifestazione dell’evento dannoso, domanda, eventuale contenzioso, riconoscimento del diritto ed effettiva corresponsione delle somme.
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