Art. 13 Preleggi

Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative

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Dispositivo — testo vigente

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Disposizione oggi di rilievo prevalentemente storico per il venir meno dell’ordinamento corporativo.

Fonte ufficiale

Commento

Divieto di analogia delle norme corporative

L’art. 13 vietava l’estensione analogica delle norme corporative. La disposizione rispondeva alla necessità di circoscrivere rigorosamente l’ambito di una fonte propria dell’ordinamento corporativo del 1942. Poiché tale ordinamento è venuto meno, l’articolo conserva oggi essenzialmente valore storico. Non deve essere utilizzato per ricavare limiti generali all’interpretazione dei contratti collettivi dell’ordinamento repubblicano, la cui natura e disciplina sono differenti. Il divieto generale di analogia che conserva piena attualità è quello previsto dall’art. 14 per le leggi penali e le norme eccezionali.

Ratio

La ratio originaria era impedire l’espansione analogica di una fonte corporativa oltre i casi espressamente disciplinati.

Questioni interpretative

Il punto essenziale è evitare l’assimilazione tra norme corporative storiche e contrattazione collettiva contemporanea.

Disposizioni collegate

Preleggi artt. 5, 6, 7 e 14.

Norme collegate

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