Art. 14 Preleggi

Applicazione delle leggi penali ed eccezionali

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Dispositivo — testo vigente

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Divieto di analogia in materia penale e per le norme eccezionali

L’art. 14 pone un limite all’analogia: le leggi penali e le norme eccezionali non possono essere estese oltre i casi e i tempi espressamente considerati. In materia penale il divieto è strettamente collegato al principio di legalità sancito dall’art. 25 Cost. e dall’art. 1 c.p. L’interprete non può creare per analogia nuove fattispecie incriminatrici né aggravare il trattamento sanzionatorio al di fuori della previsione legislativa. Quanto alle norme eccezionali, il divieto dipende dalla loro natura derogatoria rispetto a una regola generale. La qualificazione di una disposizione come eccezionale deve essere effettuata con rigore: non ogni norma speciale è per ciò solo eccezionale. Resta distinta l’interpretazione estensiva, che opera all’interno dei significati riconducibili al testo della disposizione, dall’analogia, che applica a un caso non regolato la disciplina prevista per un caso diverso ma simile.

Ratio

La ratio è preservare legalità e certezza del diritto nei settori in cui l’estensione analogica produrrebbe effetti incompatibili con una scelta normativa tassativa o eccezionale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva e tra norma speciale e norma eccezionale.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 25; codice penale artt. 1 e 2; Preleggi art. 12.

Norme collegate

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