L’art. 14 pone un limite all’analogia: le leggi penali e le norme eccezionali non possono essere estese oltre i casi e i tempi espressamente considerati.
In materia penale il divieto è strettamente collegato al principio di legalità sancito dall’art.
25 Cost. e dall’art. 1 c.p. L’interprete non può creare per analogia nuove fattispecie incriminatrici né aggravare il trattamento sanzionatorio al di fuori della previsione legislativa.
Quanto alle norme eccezionali, il divieto dipende dalla loro natura derogatoria rispetto a una regola generale. La qualificazione di una disposizione come eccezionale deve essere effettuata con rigore: non ogni norma speciale è per ciò solo eccezionale.
Resta distinta l’interpretazione estensiva, che opera all’interno dei significati riconducibili al testo della disposizione, dall’analogia, che applica a un caso non regolato la disciplina prevista per un caso diverso ma simile.