Art. 15 Preleggi

Abrogazione delle leggi

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Dispositivo — testo vigente

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Abrogazione espressa, tacita e per nuova disciplina della materia

L’art. 15 individua le principali forme di abrogazione legislativa. L’abrogazione è espressa quando la nuova legge dichiara direttamente quali disposizioni cessano di avere efficacia. È tacita quando tra disciplina nuova e precedente sussiste un’incompatibilità insanabile. Si ha infine abrogazione per nuova disciplina dell’intera materia quando il legislatore regola nuovamente in modo complessivo un settore già disciplinato. L’abrogazione incide sull’efficacia della norma per il futuro e va distinta dall’annullamento per illegittimità, che consegue a un vizio della fonte, e dalla deroga, che lascia in vita la disciplina generale ma sottrae a essa determinate fattispecie. L’incompatibilità non va presunta: l’interprete deve prima verificare se le disposizioni possano essere coordinate mediante criteri sistematici, di specialità o di competenza.

Ratio

La ratio è disciplinare la successione delle fonti nel tempo e offrire criteri per accertare quando una norma precedente cessa di essere efficace.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano l’accertamento dell’incompatibilità, il rapporto tra legge generale e speciale e la distinzione tra abrogazione, deroga e annullamento.

Disposizioni collegate

Preleggi art. 11.

Norme collegate

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