Art. 11 Preleggi

Efficacia della legge nel tempo

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Dispositivo — testo vigente

Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Testo formalmente invariato. Il principio di irretroattività ha garanzia costituzionale specifica in materia penale; nelle altre materie opera come principio generale dell’ordinamento.

Fonte ufficiale

Commento

Irretroattività della legge e tutela dell’affidamento

L’art. 11 pone la regola generale secondo cui la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Nel diritto comune la regola vincola l’interprete, ma non impedisce in assoluto al legislatore ordinario di emanare norme retroattive. Fuori dalla materia penale, la Corte costituzionale ha chiarito che l’irretroattività non gode di una garanzia costituzionale assoluta. Una disciplina retroattiva deve però essere sorretta da una giustificazione ragionevole e non può incidere arbitrariamente su situazioni consolidate, sull’affidamento o su altri valori costituzionalmente protetti. In materia penale il quadro è più rigoroso: l’art. 25 Cost. sancisce il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, mentre la successione delle leggi penali è disciplinata dall’art. 2 c.p. secondo regole proprie, compresa la retroattività della disciplina più favorevole nei casi previsti. Il secondo comma dell’art. 11 riflette il contesto storico della contrattazione collettiva del 1942 e va letto alla luce del diverso sistema costituzionale e sindacale oggi vigente.

Ratio

La ratio è garantire certezza dei rapporti giuridici e prevedibilità delle conseguenze normative, impedendo che la disciplina sopravvenuta incida retroattivamente salvo i casi in cui l’ordinamento lo consenta.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano le leggi retroattive non penali, le leggi di interpretazione autentica, la tutela dell’affidamento e il rapporto con la retroattività della lex mitior in materia sanzionatoria.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 25; codice penale art. 2.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 155/1990Decisione chiave

Fuori dalla materia penale, l’irretroattività costituisce un principio generale dell’ordinamento ma non un divieto costituzionale assoluto; la retroattività richiede una giustificazione ragionevole e non può incidere arbitrariamente sui rapporti pregressi.

La Corte riconosce all’art. 11 Preleggi valore di principio generale e collega il controllo sulle leggi retroattive alla ragionevolezza e alla tutela della certezza giuridica.

Orientamento consolidato sui limiti costituzionali della retroattività non penale.

Corte costituzionale

Norme collegate

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