L’art. 11 pone la regola generale secondo cui la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Nel diritto comune la regola vincola l’interprete, ma non impedisce in assoluto al legislatore ordinario di emanare norme retroattive.
Fuori dalla materia penale, la Corte costituzionale ha chiarito che l’irretroattività non gode di una garanzia costituzionale assoluta. Una disciplina retroattiva deve però essere sorretta da una giustificazione ragionevole e non può incidere arbitrariamente su situazioni consolidate, sull’affidamento o su altri valori costituzionalmente protetti.
In materia penale il quadro è più rigoroso: l’art.
25 Cost. sancisce il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, mentre la successione delle leggi penali è disciplinata dall’art. 2 c.p. secondo regole proprie, compresa la retroattività della disciplina più favorevole nei casi previsti.
Il secondo comma dell’art. 11 riflette il contesto storico della contrattazione collettiva del 1942 e va letto alla luce del diverso sistema costituzionale e sindacale oggi vigente.
Ratio
La ratio è garantire certezza dei rapporti giuridici e prevedibilità delle conseguenze normative, impedendo che la disciplina sopravvenuta incida retroattivamente salvo i casi in cui l’ordinamento lo consenta.
Questioni interpretative
Le questioni principali riguardano le leggi retroattive non penali, le leggi di interpretazione autentica, la tutela dell’affidamento e il rapporto con la retroattività della lex mitior in materia sanzionatoria.