Art. 10 Preleggi

Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti

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Dispositivo — testo vigente

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Il primo comma esprime la regola generale della vacatio legis di quindici giorni, salvo diversa disposizione. Il secondo comma ha rilievo storico.

Fonte ufficiale

Commento

Pubblicazione, vacatio legis ed entrata in vigore

L’art. 10 stabilisce la regola generale secondo cui leggi e regolamenti diventano obbligatori il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa fonte disponga diversamente. Il periodo tra pubblicazione ed entrata in vigore costituisce la vacatio legis. La sua funzione è consentire ai destinatari di conoscere la nuova disciplina prima che diventi obbligatoria. Il legislatore può abbreviare, eliminare o prolungare tale periodo, purché ciò risulti dalla fonte. La pubblicazione e l’entrata in vigore sono concetti distinti: la pubblicazione rende conoscibile l’atto; l’entrata in vigore determina il momento dal quale la norma è giuridicamente obbligatoria. Il computo del termine deve essere coordinato con le regole generali sui termini e con la disciplina specifica dell’atto. Il secondo comma, relativo alle norme corporative, ha oggi rilievo storico.

Ratio

La ratio è garantire conoscibilità e certezza del diritto, introducendo un intervallo ordinario tra pubblicazione e obbligatorietà della norma.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano il computo della vacatio, le clausole di entrata in vigore immediata o differita e il rapporto tra pubblicazione formale e conoscibilità della norma.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 73; Preleggi art. 11.

Norme collegate

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