Art. 9 Preleggi

Raccolte di usi

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Dispositivo — testo vigente

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

Il testo risulta formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Raccolte ufficiali degli usi e presunzione relativa

L’art. 9 agevola la prova degli usi normativi. Quando un uso è inserito in una raccolta ufficiale formata da un ente o organo autorizzato, la sua esistenza è presunta. La presunzione è relativa: la controparte può fornire prova contraria. La raccolta non crea l’uso, ma ne facilita l’accertamento. L’uso deve quindi preesistere come fenomeno consuetudinario e la pubblicazione svolge funzione probatoria. La disposizione è particolarmente rilevante nei settori in cui le Camere di commercio o altri organismi raccolgono usi locali o commerciali. Occorre comunque verificare che si tratti di raccolta proveniente da soggetto autorizzato e che l’uso invocato sia pertinente al rapporto controverso.

Ratio

La ratio è semplificare la prova della consuetudine senza trasformare la raccolta ufficiale in fonte costitutiva dell’uso.

Questioni interpretative

La questione principale riguarda la natura relativa della presunzione e la distinzione tra esistenza dell’uso e prova del suo contenuto.

Disposizioni collegate

Preleggi art. 8.

Norme collegate

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