L’art. 12 detta i criteri generali per l’interpretazione della legge. Il punto di partenza è il significato delle parole nella loro connessione, coordinato con l’intenzione del legislatore. L’interpretazione non si esaurisce però in una lettura meramente lessicale: la disposizione deve essere inserita nel sistema normativo e letta in modo coerente con la Costituzione e con le fonti sovraordinate.
Il secondo comma disciplina l’integrazione delle lacune. In mancanza di una disposizione precisa, l’interprete può ricorrere all’analogia legis, applicando la disciplina prevista per casi simili o materie analoghe. Se la lacuna permane, si ricorre ai principi generali dell’ordinamento.
L’analogia presuppone una lacuna normativa effettiva e una somiglianza giuridicamente rilevante tra la fattispecie regolata e quella non regolata. Non può invece essere utilizzata nei casi in cui l’ordinamento la esclude, come stabilisce l’art.
14 Preleggi per le leggi penali e per le norme eccezionali.
Nel sistema contemporaneo assume inoltre rilievo centrale l’interpretazione conforme a Costituzione e, nei rispettivi ambiti, al diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali.
Questioni interpretative
Sono centrali il rapporto tra testo e finalità della norma, la distinzione tra interpretazione estensiva e analogia, l’individuazione della lacuna e i limiti derivanti da norme penali o eccezionali.