Art. 12 Preleggi

Interpretazione della legge

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Dispositivo — testo vigente

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Interpretazione letterale, sistematica, analogia e principi generali

L’art. 12 detta i criteri generali per l’interpretazione della legge. Il punto di partenza è il significato delle parole nella loro connessione, coordinato con l’intenzione del legislatore. L’interpretazione non si esaurisce però in una lettura meramente lessicale: la disposizione deve essere inserita nel sistema normativo e letta in modo coerente con la Costituzione e con le fonti sovraordinate. Il secondo comma disciplina l’integrazione delle lacune. In mancanza di una disposizione precisa, l’interprete può ricorrere all’analogia legis, applicando la disciplina prevista per casi simili o materie analoghe. Se la lacuna permane, si ricorre ai principi generali dell’ordinamento. L’analogia presuppone una lacuna normativa effettiva e una somiglianza giuridicamente rilevante tra la fattispecie regolata e quella non regolata. Non può invece essere utilizzata nei casi in cui l’ordinamento la esclude, come stabilisce l’art. 14 Preleggi per le leggi penali e per le norme eccezionali. Nel sistema contemporaneo assume inoltre rilievo centrale l’interpretazione conforme a Costituzione e, nei rispettivi ambiti, al diritto dell’Unione europea e agli obblighi internazionali.

Ratio

La ratio è assicurare uniformità e razionalità nell’interpretazione e offrire criteri per colmare le lacune senza attribuire all’interprete un potere normativo privo di limiti.

Questioni interpretative

Sono centrali il rapporto tra testo e finalità della norma, la distinzione tra interpretazione estensiva e analogia, l’individuazione della lacuna e i limiti derivanti da norme penali o eccezionali.

Disposizioni collegate

Preleggi art. 14.

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