Art. 16 Preleggi

Trattamento dello straniero

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Dispositivo — testo vigente

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

Testo formalmente invariato; l’operatività della condizione di reciprocità deve essere coordinata con Costituzione, diritto dell’Unione europea e legislazione speciale.

Fonte ufficiale

Commento

Condizione di reciprocità e diritti civili dello straniero

L’art. 16 subordina, in linea generale, il godimento da parte dello straniero dei diritti civili riconosciuti al cittadino alla condizione di reciprocità, salve le leggi speciali. La disposizione non può essere letta isolatamente. Il suo ambito è stato profondamente ridimensionato dalla Costituzione, dalla legislazione sull’immigrazione, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. I diritti fondamentali della persona non possono essere subordinati alla reciprocità. Per i diritti di natura strettamente patrimoniale o per specifiche attività, la reciprocità può ancora assumere rilievo nei limiti consentiti dalla disciplina speciale. Per i cittadini dell’Unione europea opera inoltre un quadro fondato sulla cittadinanza europea e sul divieto di discriminazioni nei settori coperti dai Trattati. Anche per le persone giuridiche straniere l’applicazione della reciprocità richiede una verifica puntuale della normativa speciale e degli accordi internazionali applicabili.

Ratio

La ratio storica era subordinare l’accesso dello straniero ai diritti civili a un trattamento equivalente riconosciuto ai cittadini italiani dallo Stato di appartenenza; oggi tale criterio opera solo entro i limiti del sistema costituzionale e sovranazionale.

Questioni interpretative

La principale questione è delimitare quali diritti possano ancora essere assoggettati a reciprocità e quali, in quanto fondamentali o protetti da norme sovranazionali, ne siano sottratti.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 10.

Norme collegate

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