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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono. Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: stato, capacità e rapporti di famiglia nel vecchio sistema di diritto internazionale privato

L’art. 17 apparteneva al sistema italiano di diritto internazionale privato anteriore alla riforma del 1995. Utilizzava come criterio principale la legge nazionale della persona per lo stato, la capacità e i rapporti familiari, prevedendo inoltre una particolare regola di tutela dell’affidamento per lo straniero che compiva in Italia un atto rispetto al quale risultava incapace secondo la propria legge nazionale. La disposizione è stata abrogata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995. Da quella data la disciplina dei conflitti di legge deve essere ricostruita sulla base della legge di riforma e delle fonti europee e internazionali applicabili. Il testo previgente conserva rilievo storico e può ancora assumere importanza per rapporti sorti anteriormente alla riforma, secondo le regole transitorie applicabili.

Ratio

La ratio originaria era individuare nella cittadinanza il criterio di collegamento principale per stato e capacità personali e per i rapporti familiari.

Questioni interpretative

L’articolo non è più vigente. L’eventuale rilevanza del testo storico richiede una verifica della disciplina transitoria e del momento di costituzione del rapporto.

Disposizioni collegate

Legge 31 maggio 1995, n. 218.

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