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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: rapporti personali tra coniugi e superamento della prevalenza della legge del marito

L’art. 18 disciplinava i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza. In mancanza di una legge nazionale comune, attribuiva prevalenza alla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 71/1987, dichiarò costituzionalmente illegittima questa parte della disposizione perché fondata sulla preminenza del marito e incompatibile con gli artt. 3 e 29 Cost., che sanciscono l’eguaglianza senza distinzione di sesso e l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. L’intero articolo è stato successivamente abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995. Il diritto internazionale privato della famiglia è oggi regolato dalla disciplina successiva e dalle pertinenti fonti europee e internazionali.

Ratio

La ratio originaria era individuare una legge unica applicabile ai rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza; il criterio suppletivo basato sulla legge del marito è stato espunto perché discriminatorio.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata. Il suo interesse attuale è storico e giurisprudenziale, soprattutto per la sentenza costituzionale che ha eliminato il criterio discriminatorio fondato sul sesso.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; L. 31 maggio 1995, n. 218.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 71/1987del 26/02/1987Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo l’art. 18 Preleggi nella parte in cui, in mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, prevede l’applicazione della legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

La Corte ha ritenuto il criterio fondato sulla preminenza del marito incompatibile con l’eguaglianza senza distinzione di sesso e con l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Decisione fondamentale che elimina una regola di conflitto discriminatoria per sesso.

Corte costituzionale

Norme collegate

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