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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAnnotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
  2. (167)Nota relativa all’articolo(167) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 254 (in G.U. 1a s.s. 12/7/2006, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile ".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995. Il primo comma è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 254/2006 per i rapporti ancora soggetti alla disciplina previgente.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: rapporti patrimoniali tra coniugi e illegittimità del criterio fondato sul marito

L’art. 19 assoggettava i rapporti patrimoniali tra coniugi alla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio. La disposizione è stata abrogata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218. La questione costituzionale ha tuttavia conservato rilevanza per rapporti sorti anteriormente alla riforma. Con sentenza n. 254/2006 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del primo comma nella parte in cui utilizzava come criterio esclusivo la legge nazionale del marito, in contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. La vicenda dell’art. 19 mostra come anche le norme di diritto internazionale privato siano soggette al controllo di costituzionalità: la scelta del criterio di collegamento non è neutra quando incorpora una discriminazione incompatibile con i principi costituzionali.

Ratio

La ratio originaria era assicurare stabilità e unicità alla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali coniugali; la scelta di privilegiare il marito rifletteva però una concezione gerarchica della famiglia incompatibile con la Costituzione repubblicana.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata, ma può assumere rilievo storico nei rapporti anteriori alla riforma. La pronuncia del 2006 incide proprio sulla disciplina previgente ancora applicabile ratione temporis.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 29; L. 31 maggio 1995, n. 218.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 254/2006del 21/06/2006Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo il previgente art. 19, primo comma, Preleggi, nella parte in cui assoggetta i rapporti patrimoniali tra coniugi alla legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

La Corte ha eliminato il criterio discriminatorio fondato sul sesso, richiamando i principi di eguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi.

Pronuncia applicabile alla disciplina previgente ancora rilevante ratione temporis.

Corte costituzionale

Norme collegate

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