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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995. Il primo comma era già stato dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 477/1987.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: rapporti tra genitori e figli e superamento della prevalenza paterna

L’art. 20 individuava la legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli e, nel secondo comma, dei rapporti tra adottante e adottato. Il primo comma privilegiava la legge nazionale del padre quando entrambi i genitori erano noti e avevano cittadinanze diverse. La Corte costituzionale, con sentenza n. 477/1987, dichiarò costituzionalmente illegittima tale prevalenza perché discriminatoria nei confronti della madre e incompatibile con gli artt. 3 e 29 Cost. L’articolo è stato poi integralmente abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, entrata in vigore il 1 settembre 1995. La disciplina attuale deve quindi essere ricostruita attraverso la riforma del diritto internazionale privato e le fonti europee e internazionali pertinenti.

Ratio

La ratio originaria era individuare un criterio unico per determinare la legge applicabile ai rapporti familiari transnazionali; il privilegio accordato alla legge del padre è stato successivamente espunto perché incompatibile con il principio di eguaglianza.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata. Il suo principale interesse attuale riguarda la ricostruzione storica e gli effetti sui rapporti anteriori alla riforma del 1995.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3, 29 e 30; L. 31 maggio 1995, n. 218.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 477/1987del 25/11/1987Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo l’art. 20, primo comma, Preleggi nella parte in cui, quando entrambi i genitori sono noti e manca una legge nazionale comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre.

La Corte ha ritenuto la regola discriminatoria nei confronti della madre per ragioni legate esclusivamente al sesso, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.

Decisione fondamentale sul principio di eguaglianza nelle norme di conflitto familiari.

Corte costituzionale

Norme collegate

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