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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: tutela e protezione degli incapaci

L’art. 21 individuava nella legge nazionale dell’incapace la legge regolatrice della tutela e degli altri istituti di protezione. La disposizione apparteneva al sistema di diritto internazionale privato anteriore alla riforma del 1995. L’abrogazione ad opera della L. 31 maggio 1995, n. 218 ha sostituito il criterio uniforme della legge nazionale con una disciplina più articolata, oggi da coordinare anche con le fonti europee e internazionali sulla protezione degli adulti e dei minori. Il testo conserva rilievo storico e può assumere importanza soltanto per fattispecie anteriori alla riforma, previa verifica delle norme transitorie.

Ratio

La ratio originaria era assicurare continuità personale alla disciplina della protezione dell’incapace attraverso la legge nazionale.

Questioni interpretative

La disposizione non è più vigente; per i rapporti attuali occorre applicare la disciplina successiva e le convenzioni internazionali pertinenti.

Disposizioni collegate

L. 31 maggio 1995, n. 218.

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