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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: lex rei sitae e diritti reali

L’art. 22 adottava il criterio della lex rei sitae: possesso, proprietà e altri diritti reali erano regolati dalla legge del luogo in cui il bene si trovava. Il criterio territoriale risponde alla stretta connessione tra diritti reali e ordinamento del luogo di situazione del bene. La riforma del 1995 ha abrogato la disposizione e ridisciplinato la materia nel nuovo sistema di diritto internazionale privato. Il testo mantiene interesse storico perché rappresenta uno dei criteri di collegamento classici del diritto internazionale privato patrimoniale.

Ratio

La ratio era assoggettare i diritti reali alla legge dell’ordinamento territorialmente più vicino al bene.

Questioni interpretative

La disposizione è abrogata; la disciplina attuale va ricavata dalla L. 218/1995 e dalle fonti sovranazionali applicabili.

Disposizioni collegate

L. 31 maggio 1995, n. 218.

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