Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 218

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgentedal 19/04/1942al 31/08/1995

Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

Abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

Legge 31 maggio 1995, n. 218

Fonte ufficiale

Commento

Norma abrogata: legge nazionale del de cuius e successioni

L’art. 23 assoggettava l’intera successione alla legge nazionale del de cuius al momento della morte, indipendentemente dal luogo in cui si trovavano i beni. Il criterio esprimeva il principio di unità della successione. La disposizione è stata abrogata dalla riforma del 1995 e la materia è stata successivamente interessata anche dalla disciplina europea sulle successioni transfrontaliere. Il testo previgente conserva utilità per la ricostruzione storica del sistema e per le successioni anteriori alla nuova disciplina, quando ancora rilevante ratione temporis.

Ratio

La ratio era garantire un’unica legge regolatrice della successione, evitando la frammentazione in base alla localizzazione dei beni.

Questioni interpretative

Per le successioni attuali occorre verificare la disciplina europea e nazionale vigente, non l’abrogato art. 23.

Disposizioni collegate

L. 31 maggio 1995, n. 218.

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — Preleggi